Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48787 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SATRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che
ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 21 giugno 2019 nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il 7 marzo, il 22 marzo e il 31 marzo 2012. La Corte di appello ha riqualificato i fatti contestati all’imputato come violazioni de artt. 81, comma 2, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e, in ragione di tale diversa qualificazione giuridica, ha ritenuto che i reati ascritti a COGNOME fossero estinti per prescrizione.
Contro la sentenza, ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro lamentando erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente osserva: che all’imputato è stata contestata la recidiva reiterat ed infraquinquennale; che tale circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente e il giudice di primo grado l’ha bilanciata in termini di equivalenz con le attenuanti generiche; che la Corte di appello non ha ritenuto di escludere o disapplicare la recidiva; che, pertanto, nell calcolare il termine di prescrizione sarebbe dovuto tenere conto di tale circostanza. Sottolinea che la recidiva reiterata e quella aggravata, quali circostanze ad effetto speciale, incidono sia sul computo del termine di prescrizione ail sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull’entità della proroga di quel termine in presenza di atti interrutt ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. Conclude che, nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione (che calcola in anni sedici e mesi otto) non è ancora decorso.
Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – il ricorso risulta fondato, ma il termine massimo di prescrizione è diverso rispetto a quello indicato dal ricorrente.
n
4.
La sentenza impugnata ha qualificato i fatti ascritti ad NOME COGNOME quali violazioni degli artt. 624, 625, comma 1 n. 2, cod. pen. Ha ritenuto, infatti, che gli esercizi commerciali nei quali furono commessi i fur oggetto di imputazione non potessero essere considerati luoghi destinati a privata dimora. Per effetto di tale diversa qualificazione, ha ritenuto che i rea ascritti all’imputato – commessi il 7, il 22 e il 31 marzo 2012 – fossero estinti p prescrizione.
Ha osservato a tal fine: che il termine prescrizionale massimo per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 2, cod. pen. è pari ad anni sette e mesi sei; che a questo termine dovevano essere aggiunti 180 giorni per sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado (dal 20 gennaio al 16 giugno 2016 per impedimento del difensore; dal 15 giugno al 19 ottobre 2017 per adesione del difensore ad una astensione dalle udienze); che pertanto, nel marzo 2022, quando il giudizio di appello ha avuto inizio, í reati erano già estinti ex art. cod. pen.
Il ricorrente non si duole della diversa qualificazione giuridica, ma del fatt che, nel calcolo della prescrizione, non si sia tenuto conto della recidiva reiterat e infraquinquennale contestata all’imputato. Osserva che tale circostanza aggravante è stata espressamente riconosciuta dal giudice di primo grado, il quale ne ha tenuto conto nel calcolo della pena atteso che ha applicato le attenuanti generiche e le ha bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva.
Per giurisprudenza costante, «la recidiva reil:erata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 2 n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721; Sez. 4, n. 6:L52 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 1:3/06/2018, COGNOME, Rv. 273490; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268224).
All’epoca dei fatti, la pena edittale prevista per il reato di cui agli art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. era pari nel massimo ad anni sei di reclusione ed € 1.032 di multa. All’imputato è stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale che i giudici di merito non hanno ritenuto di disapplicare.
Si versa, dunque, in un caso di concorso di circostanze ad effetto speciale discipliNOME dall’art. 63, comma 4, cod. peri. Ne consegue che, per calcolare il termine di prescrizione, si deve tenere conto della pena di anni sei di reclusione ed aumentarla nella misura massima di un terzo prevista per la seconda circostanza ad effetto speciale ai sensi del citato art. 63 comrna 4.
Si deve ricordare infatti:
che «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l’aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale» (Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Colella, Rv. 265578; Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, clep. 2015, Pollicoro, Rv. 262015);
che, «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo» (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986),
In altri termini: le due circostanze aggravanti ad effetto speciale, contestate e ritenute (l’art. 625, comma 1 n. 2, cod. pe.n. e l’art. 99, comma 4, cod. pen.), devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve essere effettuato applicando la norma generale di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen.
Si giunge così ad un termine di prescrizione ordinaria di anni otto (anni sei più un terzo) che, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. deve essere aumentato di due terzi per effetto degli atti interruttivi.
Per quanto esposto, nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 13 e mesi 4 e, tenuto conto della data dei fatti (7, 22, 31 marzo 2022), non è ancora decorso, senza che sia necessario a tal fine tenere conto dei giorni nei quali la prescrizione è rimasta sospesa.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che dovrà anche verificare se per i fatti oggetto di imputazione sia stata proposta querela. Le violazioni degli artt. 624, 625 comma 1, n. 2 cod. pen., infatti, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 sono procedibili a querela di parte.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad alt sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso 11 15 novembre 2023
Il ConsigliereAstensore
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