Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40581 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza dei 05.012021 con cui la Corte di appello Firenze ha parzialmente riformato – limitatamente alla pena per COGNOME NOME rideterminata In anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, confermando n resto – la pronuncia di primo grado del 17.11.2016 del Tribunale della medesi città, che aveva affermato la loro responsabilità per il reato di cui agli a 624 e 61 n.7 cod. pen. e li aveva condannati rispettivamente, COGNOME NOME concesse le attenuanti generiche da considerarsi equivalenti rispetto contestate aggravanti – alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 750,00 multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia – nell’interess COGNOME NOME – violazione di legge e difetto di motivazione in relazione artt.530 e 533 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi c risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedottì in app puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha già spiegato che la ver alternativa offerta dal coimputato non potesse ritenersi verosimi considerazione degli altri elementi processuali emersi che rendono la ricostruz accusatoria, che si fonda innanzitutto sulle dichiarazioni della persona o compatibile con la circostanza del possesso da parte dell’imputata di una b idonea a contenere la refurtiva; laddove peraltro la mancanza dì dubbi al rigu si fonda innanzitutto sul fatto che l’imputata ebbe a partecipare – così conco nel reato sin dalle prime battute – all’attività diretta a distrarre la perso agendo d’intesa col coimputato, suo complice, che intanto si intratteneva co commessa in altro luogo dell’esercizio commerciale distante dal bancone.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta – nell’interess COGNOME NOME – inosservanza o erronea applicazione della legge penale relazione alla determinazione della pena e all’applicazione degli artt. 61 n. 63 e 64 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 de sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità anche punto di trattamento sanzionatorio che spiega come nel caso di specie il conco è tra aggravante ad effetto speciale – recidiva – e aggravante comune quel cui all’art. 61 n. 7 c.p. l’unicaredivata essendc stata esclusa quella di cui all
625 n. 4 c.p. sicchè non trova applicazione il disposto di cui all’art. 63 c c.p.; e quanto al prospettato errore di calcolo per avere la corte di a erroneamente indicato – nel dare conto della determinazione della pena effettu dal primo giudice che ha inteso confermare – che sulla pena base di anni un reclusione e di euro 300 di multa l’aumento per l’aggravante di cui all’art. è di mesi sei e di euro 150, in misura superiore, quindi, ad un terzo, a evidente che, trattandosi di mero sviluppo del calcolo da parte della cor appello a fronte di quello del giudice di primo grado che non aveva esplicita pena base, esso non avendo inciso sulla pena finale rimasta comunque quell fissata in primo grado – non avendo la corte di appello accolto il motivo sulla – non può assumere alcuna rilevanza l’errore indicato, che compor evidentemente unicamente che maggiore deve essere l’aumento per la recidiva;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce – nell’interesse di entr gli imputati – violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alta r applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena base in mis notevolmente superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legitti ed è manifestamente infondato; ed invero, per quanto riguarda l’applicazione de recidiva, il giudice di merito, osservando che la carriera criminale evincibi nutrito certificato penale dell’imputata desse adeguatamente conto, a fronte scaltrezza e professionalità dimostrata, della sua accresciuta pericolosità s e quanto, alla pena, giustificasse anche la determinazione dì essa in mi superiore al minimo edittale – ma non alla media edittale – ritenuta pari adeguata quella base anche per il coimputato, a sua volta gravato da numero precedenti per reati contro il patrimonio – pena, per questi, comunque ridotta corte territoriale (laddove rispetto alla recidiva non risulta svolto motivo sp in appello);
Precisato che in riferimento alla determinazione della pena base, secon l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, !a graduazione della pena, anch relazione agii aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravan attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità dei gi merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente asso attraverso un congruo riferimento adii elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27rgílTg -rTd 2023.