Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50582 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione.
Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione – primo motivo; violazione degli artt. 62-bis, 69 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. per mancata riduzione della pena stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure in fatto e riproduttive di profili di censura non devoluti al primo giudice (primo motivo: cfr. p. 3 della sentenza che riporta l’incontestata sintesi dei motivi di appello, limitati al trattamento sanzioNOMErio), comunque non consentiti in sede di legittimità, perché versati in fatti e riferiti al trattamento sanzioNOMErio, sorretto d sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (secondo motivo: cfr. p. 5 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l’applicazion della recidiva, l’esistenza di precedenti penali anche specifici, la capacità a delinquere dell’imputato, autore dopo la commissione del reato per il quale pende il presente giudizio, di tre delitti di violazione della misura di prevenzione, di uno di evasione e di un furto, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell’imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod. pen. anche ai fini di giustificare il diniego del circostanze di cui all’art. 62-bis cod. con giudizio di prevalenza).
Reputato, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; né può essere taciuta l’esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella’ discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 – 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente