Recidiva e bilanciamento delle attenuanti: la Cassazione fa chiarezza
La determinazione della pena in presenza di reati contro il patrimonio richiede un’analisi rigorosa della Recidiva e delle circostanze del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità dei ricorsi che tentano di ridiscutere il merito delle valutazioni compiute dai giudici di appello.
Il caso oggetto di esame
Un soggetto, già condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di furto e rapina, ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte. La difesa lamentava principalmente un vizio di motivazione riguardante l’applicazione della Recidiva e il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche, chiedendo una riforma della sentenza di appello.
La decisione della Suprema Corte sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato come le censure mosse dalla difesa non riguardassero violazioni di legge o vizi logici manifesti, ma proponessero una valutazione alternativa delle emergenze processuali. In sede di legittimità, non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti, poiché il controllo della Cassazione è limitato alla coerenza della motivazione e alla corretta applicazione delle norme.
Limiti del sindacato di legittimità
Il giudizio sulla Recidiva e sulla prevalenza delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica e aderente alle prove, essa non può essere scardinata in Cassazione. Il tentativo di opporre una propria interpretazione dei fatti a quella del giudice è considerato un vizio che rende il ricorso non scrutinabile.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che le doglianze relative alla Recidiva e al bilanciamento delle circostanze poste dal ricorrente non erano riconducibili ad alcuno dei vizi tassativamente previsti dal codice di procedura penale. La sentenza impugnata appariva correttamente motivata nel confermare la responsabilità penale e nel calibrare la sanzione in base alla pericolosità sociale del reo e alla gravità degli episodi di furto e rapina contestati.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La conferma della condanna comporta non solo il passaggio in giudicato della sentenza, ma anche l’onere per il ricorrente di rifondere le spese processuali e di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende. La corretta gestione della Recidiva rimane un pilastro fondamentale per la determinazione di una pena equa e proporzionata al percorso criminale del condannato.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla recidiva?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa alla Corte di Cassazione che si occupa solo di legittimità.
Cosa succede se si perde un ricorso in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, spesso, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Si può contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha omesso di motivare la sua scelta o ha seguito un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39614 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39614 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME la sentenza in data 15/03/2022 della Corte di appello di Bari, che ha confermatola sentenza in datal0/12/2019 del Tribunale di Bari, che lo aveva condannato per i reati di furto e rapina.
Deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza NOMEta una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all’attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità della recidiva e del giudizio di bilanciamento non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente