Recidiva e determinazione della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
La gestione della recidiva nel calcolo della sanzione penale rappresenta un passaggio cruciale del processo. Spesso, i condannati tentano di impugnare la sentenza contestando il mancato bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito confini molto rigidi per l’accesso al terzo grado di giudizio su questi temi.
Il caso e la contestazione sulla pena
Un imputato ha proposto ricorso lamentando un’errata determinazione della sanzione, fissata dai giudici di merito in misura superiore al minimo previsto dalla legge. Il fulcro della contestazione riguardava il modo in cui il giudice aveva pesato la sua condotta e la sua storia criminale precedente, invocando un diverso bilanciamento delle circostanze.
Il principio devolutivo e l’inammissibilità
La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile sottoporre al vaglio di legittimità questioni che non sono state preventivamente dedotte nei motivi di appello. Se il ricorrente si è limitato a chiedere una riduzione generica della pena in secondo grado, non può successivamente contestare il bilanciamento specifico tra attenuanti e recidiva davanti alla Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’insindacabilità delle valutazioni di merito. La determinazione della pena, quando basata sulla valutazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado di colpevolezza, appartiene esclusivamente al giudice di merito. Se tale valutazione è adeguatamente e logicamente motivata, la Cassazione non può intervenire. Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto privo di un confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità. L’assenza di vizi logici nella sentenza di appello rende la decisione definitiva e non soggetta a revisione.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, l’ordinamento prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, determinata in questo caso in tremila euro. Questa pronuncia conferma che la strategia difensiva deve essere completa sin dal grado di appello, poiché le omissioni nelle fasi precedenti precludono definitivamente la possibilità di ottenere una riforma della pena in Cassazione, specialmente in presenza di una recidiva contestata.
Si può contestare il bilanciamento tra attenuanti e recidiva per la prima volta in Cassazione?
No, per il principio devolutivo è necessario che la questione sia stata già sollevata nei motivi di appello, altrimenti il ricorso è inammissibile.
La Cassazione può ridurre una pena superiore al minimo edittale?
Solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o assente; se la pena è giustificata dalla gravità del fatto, la valutazione è insindacabile.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39644 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo relativo al bilanciamento delle riconosciute attenuanti con l’aggravante della recidiva è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, incentrati unicamente sulla diversa questione della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. essendo la determinazione della pena basata sulla valutazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, quindi ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che non possono essere affidate al ricorso per cassazione, né può essere rilevato un vizio di motivazione della sentenza di appello rispetto a questioni che non sono state oggetto di impugnazione, per il principio devolutivo ed i relativi limiti di cognizione del giudice di appello.
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così d GLYPH o il 18 settembre 2023