Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4603 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4603 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva, assorbito l’ultimo motivo, e per l’inammissibilità nel resto.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino che ne aveva affermato la responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo C, consistiti nella distrazione di euro 2.800, pari all’incasso di quattro assegni bancari tratti dal conto corrente societario, nonché di bancarotta
fraudolenta documentale di cui al capo D ( sottrazione e/o distruzione dell’intero corredo contabile ed amministrativo così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari con lo scopo di procurare a sé e/o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio al ceto creditorio), e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui al capo E ( consistiti nell’astenersi dal richiedere la dichiarazione di fallimento della società che già versava in stato di insolvenza a far data dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, allorquando la stessa aveva perso il patrimonio netto (con patrimonio netto negativo di euro 1.645.374) con un incremento del passivo quantificabile in almeno euro 360.000, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura ritenuta di giustizia e riduceva le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall .
Secondo la ricostruzione accusatoria, COGNOME avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE dal luglio del 2014, agendo da dominus occulto della società, dietro il paravento rappresentato da amministratori formali sottoposti alla sue direttive, come sarebbe chiaramente emerso dalla stessa sequenza degli atti di spoliazione della società, dal legame intercorso con gli amministratori di diritto e le persone usate per portare a termine il disegno di dissolvimento del patrimonio immobiliare della fallita, dal contenuto degli stessi atti notarili che hanno interessato il patrimonio e la gestione della società, dalle dichiarazioni raccolte e della macroscopica inattendibilità delle memorie COGNOME e COGNOME costruite per scagionarlo e dalle stesse parole dei protagonisti della vicenda cristallizzate dall’attività di intercettazione.
2. Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione rispetto ad atti del processo specificamente indicati nelle ragioni di gravame riguardanti l’esclusione della responsabilità per il capo C dell’imputazione.
La difesa avrebbe infatti eccepito che la somma menzionata in rubrica fosse relativa ad un prestito personale intercorso tra il ricorrente e l’amministrazione COGNOME, allegando con l’atto di appello una dichiarazione di riconoscimento di debito a firma di quest’ultimo.
Non sarebbe tuttavia riscontrabile alcun passaggio motivazionale riguardo tale proposizione difensiva e la sentenza non potrebbe ‘adagiarsi’ per eterointegrazione sulla correlativa parte motiva della sentenza di primo grado, in quanto, in quella sede, la responsabilità per il capo C sarebbe stata derivata dall’assenza di lecita giustificazione per l’incasso dei quattro assegni; la prova di tale lecita giustificazione sarebbe tuttavia stata fornita dalla difesa con i motivi di appello.
L’acquisizione di tale riconoscimento di debito, essendo inquadrabile come documento ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., non sarebbe subordinata alla necessità di una disposta rinnovazione parziale del dibattimento, e dunque su tale aspetto, non presente in primo grado, la Corte avrebbe dovuto esprimersi, anche solo per negarne l’utilizzabilità o la rilevanza ai fini della richiesta reformatio in melius .
2.2 .Con il secondo motivo è dedotta violazione di legge in riferimento all’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’art. 27 Cost. e all’art. 6 par. 2 CEDU.
Il ricorrente è stato infatti già giudicato e assolto con sentenza passata in giudicato, nell’ambito di diverso procedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per condotte perfettamente sovrapponibili a quelle descritte al capo A dell’imputazione del presente procedimento, ancorché qualificate in un caso come truffa aggravata e, nel caso presente, come bancarotta per distrazione.
Per tale capo A il ricorrente è stato prosciolto sin dal primo grado.
La Corte di appello ha tuttavia rigettato la precisa richiesta di ‘estensione’ del ne bis in idem ai restanti capi, avendo affermato che né la condotta né l’evento descritti nelle imputazioni del procedimento in esame possono ritenersi identiche a quelle contestate nel diverso procedimento, poiché il passaggio di proprietà e di gestione da COGNOME e COGNOME a COGNOME e i suoi prestanomi costituisce uno iato dirimente, idoneo a distinguere nettamente la fase antecedente da quella successiva all’appropriazione della società da parte dell’odierno imputato. Tale considerazione sarebbe stata svolta sulla base di una interpretazione riduttiva del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen., avendo omesso una effettiva comparazione tra i fatti. La corrispondenza tra i fatti avrebbe dovuto, infatti, essere valutata sotto un profilo sostanziale e non meramente formale come operato nel presente giudizio dai giudicanti di merito.
Nel diverso procedimento sarebbe stata negata in nuce l’esistenza di un ‘raggiro’, poiché è stato accertato come l’operazione di definitivo ‘disfacimento’ della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata voluta e gestita dall’ex amministratore COGNOME, consapevole del dissesto, e non per volontà dell’odierno ricorrente. Tale passaggio non sarebbe stato valutato nella valutazione del ne bis in idem sostanziale, poiché dall’esclusione del decisivo intervento dell’odierno ricorrente nel trasferimento del patrimonio societario al moribondo COGNOME conseguirebbe la non attribuibilità a COGNOME del ruolo di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE
Pertanto, l’impossibilità di riconoscere tale ruolo al ricorrente nel medesimo periodo storico che lo vede imputato in entrambi i procedimenti non potrebbe essere messa in discussione da alcun’altra sentenza, poiché su tale impossibilità si sarebbe formato un giudicato.
Di conseguenza, non sarebbe più consentito attribuire una responsabilità ‘automatica’ per i restanti capi C, D ed E al COGNOME, per i quali la qualifica di amministratore di fatto costituirebbe elemento essenziale di imputabilità così come lo sarebbe stato per la truffa.
2.3. Il terzo motivo lamenta un vizio di motivazione per illogicità processuale poiché entrambe le sentenze, al fine di affermare il ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, escluso nella sentenza assolutoria del diverso procedimento penale, sarebbero ‘costrette’ a tornare su aspetti fattuali già accertati in tale sentenza, come il ruolo propulsore attribuito a COGNOME rispetto a COGNOME perché cedesse il capitale sociale senza alcun pagamento effettivo e la carica di amministratore unico a COGNOME, fatto inconciliabile con quanto emerso e deciso nella sentenza relativa alla truffa.
La decisione, per reggere sul piano motivazionale, avrebbe dovuto trattare il ricorrente quale concorrente esterno nel reato proprio dell’amministra tore, con i conseguenti oneri motivazionali, non solo rispetto ai capi D ed E, nei quali la qualità di amministratore di fatto sarebbe elemento strutturale dell’imputazione e causa di ‘presunzione di conoscenza’ delle stesse condotte, ma persino per il capo C, ove la condotta distrattiva compiuta dal soggetto esterno alla gestione societaria gli potrebbe essere attribuita solo ove venisse motivata la consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa e del conseguente rischio delle ragioni creditorie, stante la differenza dell’elemento psicologico dell’ extraneus alla struttura dell’elemento soggettivo dell’imprenditore.
2.4. Il quarto motivo di ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen. poiché i giudici del merito, sebbene sollecitati dalla difesa con i motivi d’appello per l’esclusione della recidiva, ne avrebbero affermato la sussistenza sulla base della mera preesistenza di condanne, astenendosi dal necessario giudizio di criminogenesi tra le condanne riportate ed il nuovo fatto di reato.
Tale giudizio non sarebbe rinvenibile, neanche implicitamente, in motivazione, non potendo essere desunto neppure dal precedente specifico in quanto tale, dalla gravità dei fatti contestati o dall’arco temporale che li separa. Mancherebbe dunque il necessario giudizio comparativo tra i nuovi fatti ed i precedenti, e non si evincerebbe in quale modo e in quale misura la pregressa condotta di bancarotta abbia potuto influire quale fattore criminogeno per la commissione del reato di cui al presente procedimento.
2.5. Il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69 e 133 cod. pen. sul punto della richiesta modifica del criterio di bilanciamento.
La Corte territoriale avrebbe, infatti, motivato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti sulla base dell’assenza di condotte riparatorie e sui precedenti specifici, pur non essendo prevista dalla legge, per il giudizio di prevalenza, la necessaria condotta riparativa in caso di recidiva, ed essendo state limitate le possibilità di prevalenza a causa dell’erroneo riconoscimento, per le ragioni di cui al punto precedente, della recidiva.
Il giudizio di comparazione andrebbe attuato secondo lo schema risultante dall’art. 133 cod. pen., da coordinarsi con l’art. 69 cod. pen. al fine di conferire una valutazione complessa, completa e umana, nonché di proporzionare la pena al fatto, secondo un contenuto unitario dello stesso, considerando dunque come parametri principali la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Sul punto delle modalità oggettive della condotta, la sentenza impugnata ne avrebbe dato una lettura molto ridimensionata, trattandosi della spoliazione di una società ormai morente, e sul punto della capacità a delinquere del colpevole ne sarebbero state riconosciute le modalità piuttosto grossolane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il quarto motivo di ricorso, con assorbimento del quinto, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
1.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
1.1. Nel giudizio di appello, l’acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (sez.3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504; Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 265022; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, COGNOME ed altri, Rv. 250933).
La richiesta di apprensione documentale non è assistita dal carattere della decisività ai fini del decidere e si rivela, anzi, ab origine controproducente a fini difensivi e, semmai, confermativa del quadro delle prove a carico, dal momento che il ricorrente afferma che il documento allegato all’atto di appello, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, è una dichiarazione di riconoscimento di un ‘debito personale’ d i COGNOME nei confronti di COGNOME. Nella sostanza, quest’ultimo, peraltro amministratore di fatto della fallita, avrebbe prelevato la liquidità dai conti correnti della società (pag. 44 sentenza di primo grado) per soddisfare un credito personale da lui vantato nei confronti di COGNOME; le risorse societarie, in altre parole, e per medesima ammissione del ricorrente, sono state dirottate per finalità estranee a quelle strettamente funzionali alle esigenze dell’impresa, con integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, che è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell’imprenditore che li destini a fini diversi da quelli propri dell’azienda, sottraendoli ai creditori.
L’elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, COGNOME, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, COGNOME, Rv. 160384).
Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono, a loro volta, aspecifici e manifestamente infondati.
2.1. Il ricorrente si duole della sovrapponibilità dei fatti contestati al capo A) dell’editto accusatorio del presente procedimento penale a quelli del procedimento penale n. 1877/16 mod. 21 della Procura della Repubblica di Torino, qualificati come truffa aggravata, in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.
Tuttavia, per le imputazioni di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al citato capo A), COGNOME è già stato definitivamente prosciolto in primo grado, nell’ambito del presente procedimento, proprio in applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
Quanto, invece, alla richiesta di ‘estensione’ del giudicato formale (o sostanziale, per idem factum ) alle residue condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, il motivo d’impugnazione precipita nell’alveo dell’inammissibilità, vuoi per la genericità intrinseca poiché agita vaghe note di dissenso ed invoca i principi costituzionali e sovranazionali, ma non dà conto, in concreto, della pretesa identità dei comportamenti sub judice rispetto a quelli coperti dal verdetto assolutorio -vuoi per la sua manifesta infondatezza, trattandosi con chiarezza lampante -come del resto già osservato dal Tribunale (pag. 38 e segg.) e dalla Corte territoriale (pag.18) – di condotte del tutto differenti, per oggetto, soggetti interessati, modalità di consumazione, tempi e luoghi di commissione rispetto alla vicenda scrutinata nel processo definito con la decisione irrevocabile, attinente ad una accusa di truffa perpetrata, tra gli altri, da COGNOME, in pregiudizio di persone della famiglia COGNOME, che ne sarebbero state vittime e non protagoniste attive.
D’altronde, anche a voler accedere alla tesi difensiva, poggiata sulla pretesa volontà di NOME COGNOME di ‘liberarsi’ della società decotta e di ‘far credere alla moglie di firmare una fidejussione a garanzia di un prestito firmato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (pag. 5 del ricorso per cassazione), il passaggio sarebbe inconcludente a fini che occupano.
N el presente procedimento penale si assegna al ricorrente la veste di ‘ideatore e beneficiario delle illecite condotte’ (di bancarotta fraudolenta e semplice, in danno dei creditori della società fallita, n.d.r.) e di ‘amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE dal 2.07.2014 alla data di fallimento, procuratore speciale prima di COGNOME NOMENOME poi di COGNOME NOME‘, investitura evidentemente non incompatibile con la declamata insussistenza dell’accusa di truffa, mossa nei suoi confronti con esclusivo riferimento all’operazione di acquisizione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, nel cui contesto i coniugi COGNOME si erano doluti di aver ricevuto promesse economiche non mantenute e di essere stati indotti da COGNOME a favorire il subentro di NOME COGNOME nella compagine societaria ed amministrativa dell’ente , già in istato d’insolvenza .
Le trame storiche sono all’evidenza differenti, perché quest’ultima operazione si pone ‘a monte’ dei comportamenti realizzati con la spoliazione del patrimonio societario, snodo incontrovertibilmente successivo all’acquisizione della società da parte dell’attuale ricorrente, per tramite del prestanome COGNOME, e quale fatto del tutto indipendente rispetto alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale -circoscritta alla distrazione di 2.800 euro -nonché di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta della contabilità e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (queste ultime due, peraltro, nemmeno contestate dai motivi di ricorso quanto ad oggettiva integrazione), consumate una volta perfezioNOME il passaggio delle quote e delle consegne pertinenti alla gestione amministrativa, da quel momento curata di fatto dal ricorrente, sino al fallimento.
2.2. Deve rammentarsi, peraltro, che, per ‘medesimo fatto”, a norma dell’art. 649 cod. proc. pen., si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall’evento e dal nesso causale,
dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799, richiamata con adesione da Corte Cost. n. 200 del 2016; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220).
E tali considerazioni si riflettono ineluttabilmente sul giudizio di manifesta infondatezza delle confuse, generiche argomentazioni svolte nel terzo motivo, che assumono la rilevanza della decisione assolutoria del Tribunale monocratico anche ai fini dell’attribuzione a COGNOME del munus di amministratore di fatto della fallita nei termini descritti nell’imputazione, con il fine di ‘traslarne’ figura e responsabilità su COGNOME, ipotesi a dir poco congetturale e del tutto in contrasto con le dettagliate, minuziose e convincenti risultanze processuali, ripercorse dalle proposizioni della sentenza del primo giudice (es. pag.23 e segg.; v. anche pag. 40 e seg. con riferimento al ruolo di amministratore di fatto), riprese e condivise dalla deliberazione impugnata, in doppia conforme sulla responsabilità (pagg.18-19), sulle quali, per la loro inequivoca nitidezza, non pare il caso di tornare.
E’ fondato, invece, il qu arto motivo di ricorso, con assorbimento delle doglianze relative al giudizio di bilanciamento tra circostanze e, per l’effetto, alla quantificazione del trattamento sanzioNOMErio, a riguardo della lamentata, profonda carenza di motivazione a sostegno della ritenuta recidiva.
3.1. Va ribadito, innanzitutto, che l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, G., Rv. 287671).
3.2. Occorre, altresì, sottolineare che, in tema di applicazione della recidiva, il giudice può attribuire rilievo all’istituto quando ritenga che la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto della natura e delle modalità dei reati, del grado di offensività e dell’epoca di consumazione dei medesimi ( Sez. U n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 e, in motivazione, Sez. U n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME); è, bensì, sufficiente che, al momento della consumazione del reato, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, purchè espressivi di una maggiore pericolosità sociale, aspetto, quest’ultimo, che deve essere oggetto di specifica e adeguata motivazione ( in motivazione, Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878; in motivazione, Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, COGNOME). In definitiva, deve essere dato risalto, in parte motiva, al nesso di ‘continuità’ , sotto il profilo dell’intensità del periculum , tra i precedenti penali e l’ultimo reato sub judice . E tale dovere può risultare sufficientemente adempiuto nel caso in cui, sia pure con
argomentazione succinta, si dia conto del fatto che, in concreto, la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
Entrambi i provvedimenti di merito si sono tuttavia limitati ad enunciare, lapidariamente e sulla base del mero riscontro cartaceo del certificato del casellario, l’esistenza d ei precedenti penali, tra cui uno specifico per fatti di bancarotta (ma risalente al 2003-2004), senza in alcun modo vagliare le specifiche ricadute dai medesimi prodotte sul concreto apprezzamento di più accentuata pericolosità dell’imputato, in quanto ritenuto responsabile dei nuovi reati.
Ne viene l’annullamento della sentenza impugnata a riguardo della recidiva e di conseguenza della commisurazione del trattamento sanzioNOMErio (con assorbimento del quinto motivo dedicato a quest’ultimo, come precipitato anche del denunciato, erroneo e non adeguatamente motivato bilanciamento tra circostanze), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P . Q . M .
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME