Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42371 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42371 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già in atti.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha parzialmente riformato la pro primo grado – resa in rito abbreviato – di condanna alla pena di giustizia nei c imputati COGNOME e COGNOME per i delitti cui agli artt 617 bis e 476-482 cp, oltre ex art 697 cp, dichiarando la prescrizione della contravvenzione, rideterminando confermando nel resto la sentenza. Fatto di Febbraio 2017.
Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difen con unico atto, articola due motivi.
1.Col primo lamenta la violazione delle norme incriminatrici speciali ed il vizio motivazionale oltre che assenza di motivazione. La Corte salentina avrebbe ma rispondere alle doglianze presentate circa la qualificazione del delitto dì cui agli a relativo alla falsificazione delle targhe dell’auto su cui gli imputati viaggiav amministrativo di cui all’art 100/12 Cds. Si lamenta, altresì, l’incongruità di moti all’idoneità dimostrativa degli elementi indiziari citati in sentenza sulla falsificaz
1.1.Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp ci si duole della mancata idoneità degli apparati oggetto di incriminazione, individuati in cinque ric sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia.
2.Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt 99/4 cp 81/2 e l’assenza di quanto al trattamento sanzioNOMErio, poiché il Giudice di appello, non si sarebbe sulla doglianza relativa all’esclusione della recidiva; la difesa evidenzia che i pr degli imputati sono risalenti nel tempo e riguardano oggetti giuridici differenti; inoltre, la giustificazione con riguardo alla negatoria delle circostanze attenuant pena sarebbe sproporzionata sia in relazione al’individuazione della pena base ritenuto più grave -un anno e sei mesi per il delitto ex art 617 bis cp – si all’aumento di due mesi per il reato satellite.
A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dalla difesa degli imputati l’odierna udienza, nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della presso questa Corte di cassazione, drssa COGNOME,ha concluso per l’inammissi ricorsi; l’AVV_NOTAIO per gli imputati ha insistito per l’accoglimento del ric
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati quanto alle censure espresse nel secondo motivo ed inammi resto.
Quanto alle osservazioni di cui al primo motivo va premesso in fatto che gli i stati fermati mentre erano su una vettura, della quale le targhe erano stato alt applicazione di adesivi sull’elemento alfanumerico e questa Corte regolatrice ha già principio – condiviso dal Collegio – in un caso sovrapponibile al presente, per il il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni a (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre è configurabi
amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, c.d.s., che sanziona la diversa fattispecie d circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi no l’autore della contraffazione(Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. (dep. 10/05/2018 ) Rv. 273035. Nel caso in esame, la qualificazione giuridica appare immune da censure, in quanto si ricava dalle conformi pronunzie di merito che gli imputati, in concorso tra loro non si limitati a circolare con targa originale ma coperta parzialmente, ma avevano fatto uso di targa da loro stessi alterata, poichè mediante applicazione del nastro adesivo, avevan modificato i dati identificativi del veicolo. Invero, mentre l’illecito amministrativo co circolazione con targa non propria o contraffatta, nel caso in cui il conducente non sia au della contraffazione, l’illecito penale concerne la contraffazione o alterazione della targa della targa alterata; ipotesi, quest’ultima, ricorrente nel caso in esame.
Nella fattispecie COGNOMENOME> ora al vaglio la difesa non è riuscita a scalfire la tenuta logica motivazione e le corrette conseguenze circa la qualificazione giuridica del fatto, poiché limitata a reiterare la generica doglianza dell’assenza di prova circa il coinvolgimento imputati nella condotta di contraffazione delle targhe, neppure deducendo che la contraffazio sia stata opera di terzi e dimenticando che la responsabilità degli imputati per il delitto discute è stata razionalmente desunta dal contestuale possesso di materiale idoneo a perpetrare delitti contro il patrimonio e quindi, dalla finalità di impedire l’identificazione dell’a collegabile.
1.1. Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp la giustificazione resa dal Giudice di appare corretta, essendo in armonia con i consolidati principi affermati da questa Corte, secon i quali integra il delitto previsto dall’art. 617-bis cod. pen. l’installazione di apparati o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ov qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi fuori dell’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzioNOME o non siano attivati. (Sez. 5, Sentenza n. 1834 del 26/11/2021 Ud. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282538 Massime precedenti Conformi: , N. 48285 del 2004 Rv. 230515 – 01, N. 37710 del 2008 Rv. 241456. (Sez. 5, Sentenza n. 37557 del 12/05/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 265789.
In questa ultima pronunzia si è chiarita la ratio dell’incriminazione ex art. 617-bis cod che intende anticipare la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni med l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene che costituisce l’oggetto del reato previsto dall’art. 617 bis cod. pen.
Anche per questa parte il motivo soffre di irredimibile genericità, poiché la difesa si lamentare la mancata verifica della funzionalità degli apparecchi in riferimento, senza nepp prospettarne l’inidoneità agli scopi ai quali appaiono destinati e senza confrontarsi c ricordata lezione esegetica di questa Corte.
Fondato il secondo motivo di ricorso, riguardo al quale è necessario premettere ch nonostante non se ne faccia menzione nella parte della motivazione dedicata alla sintesi d motivi di appello, con il relativo atto di appello la questione della recidiva era stata p
argomenti specifici a sostegno mentre la sua applicazione risulta sfornita di motivazion essendosi limitata la Corte salentina alla conferma del trattamento sanzioNOMErio ed avend giudicata corretta la determinazione della pena quanto agli aumenti ed alle riduzioni. sentenza impugnata non ha fornito risposta alla doglianza riguardante la recidiva e va, pertant annullata sul punto e sul conseguente trattamento sanzioNOMErio, per il quale non sono esplicita i relativi passaggi.
2.1. In fase di rinvio il Giudice dovrà tener conto del recente arresto del massimo Collegi questa Corte regolatrice per il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudi cognizione – come nel caso in esame – ai fini della relativa applicazione è sufficiente ch momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive p reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiv semplice. (Sez. U – , Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023 ) Rv. 284878.
E’ necessario aggiungere che nel corpo della predetta pronunzia si è sottolineata la necessità una specifica ed adeguata motivazione, osservando che la rilevanza dell’aspetto motivazionale della recidiva, nella nuova definizione assunta dall’istituto, è stata da tempo segnalata Sezioni Unite, nel rilevare che la facoltatività dell’applicazione della stessa impone al giudic nel caso in cui disponga tale applicazione che nel caso contrario, uno specifico dovere motivazione in proposito (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). ….le Sezioni Unite hanno ribadito e dettagliato il principio, osservando che il superamento concezione della recidiva come status soggettivo determiNOME dai soli precedenti penali non rende più ammissibile una motivazione affidata a formule di stile; è di contro dovero un’argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i cri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimprovera bilità del reo per non essers distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (Sez. U, n. 20 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, non massimata sul punto).
2.2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, diversamente, è stato correttamente giustificato tramite il riferimento alla negativa personalità degli imputati all della loro biografia penale ed il relativo motivo va dichiarato inammissibile, essendo noto che l’apprezzamento sul riconoscimento delle attenuanti generiche , se giustificato da motivazion esatta ed esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 426 del 24/9/2008, Rv. 242419).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio alla sezione promiscua della Corte di Appello Lecce. Inammissibili i ricorsi nel resto.
Deciso il 27.6.2023