Recidiva e Attenuanti Generiche: Quando il Passato Penale Pesa sulla Sentenza
L’ordinanza n. 10541/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul peso dei precedenti penali nel giudizio e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda la conferma di una condanna per furti e uso indebito di strumenti di pagamento, dove la difesa contestava l’applicazione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Vediamo perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in appello per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui diversi furti aggravati e l’utilizzo indebito di strumenti di pagamento sottratti, commessi in un arco di tempo di pochi mesi. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con diverse censure, incentrate su due punti principali: l’errata applicazione della recidiva e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione: I Motivi dell’Appellante
La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non escludere la contestata recidiva. Secondo l’appellante, la sua storia criminale non giustificava un tale aggravamento. Inoltre, si lamentava che le circostanze attenuanti generiche non fossero state concesse nella loro massima estensione possibile, chiedendo una valutazione più benevola.
L’Analisi della Corte: Perché la recidiva è stata confermata?
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla recidiva definendolo manifestamente infondato e generico. I giudici supremi hanno sottolineato che il ricorso si limitava a richiamare il casellario giudiziale senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza d’appello.
La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato in modo congruo e logico perché la recidiva non potesse essere disapplicata. La ragione risiedeva nei numerosi precedenti penali dell’imputato, la maggior parte dei quali per reati della stessa indole di quelli per cui si procedeva. Secondo la Cassazione, questa pluralità di precedenti è un indicatore concreto di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale del soggetto, giustificando pienamente il mantenimento dell’aggravante.
La Graduazione delle Attenuanti e la Discrezionalità del Giudice
Anche la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione è stata respinta. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena e delle relative circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito.
Questo giudizio sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente a sostegno della propria decisione, rendendo la censura dell’appellante infondata.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri giuridici. Primo, un ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre questioni in modo generico; è necessario un confronto critico con la sentenza impugnata. Secondo, la valutazione della recidiva si basa su elementi concreti che dimostrino una maggiore colpevolezza e pericolosità, come una lunga serie di precedenti specifici. Infine, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che un passato criminale denso di precedenti specifici ha un impatto determinante sulla valutazione della recidiva e sulla concessione di benefici come le attenuanti generiche. Per sperare di ottenere una revisione in Cassazione, non basta lamentare una decisione sfavorevole, ma occorre dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. In assenza di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla mancata esclusione della recidiva è stato respinto?
È stato ritenuto inammissibile perché generico e formulato senza un confronto critico con la sentenza impugnata. La Corte ha confermato che i numerosi precedenti penali dell’imputato, per reati della stessa indole, sono elementi concreti che rivelano un’accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità, giustificando così il mantenimento dell’aggravante.
È possibile contestare in Cassazione la misura delle circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice?
No, a meno che la decisione del giudice di merito non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La graduazione della pena e delle circostanze attenuanti rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e, se sorretta da sufficiente motivazione, non è soggetta al sindacato della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatti commesso il 21 novembre 2019 in Rivalta e il 28 dicembre 2019 in Piobesi Torinese), artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi il 30 novembre 2019 in Orbassano e 1’8 gennaio 2020 in Moncalieri), art. 493-ter cod. pen. (fatto commesso 1’8 gennaio 2020 in Moncalieri), artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. (fatti commessi il 17 e 18 febbraio 2020 in Tori
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione con riferimento mancata esclusione della contestata recidiva, oltre ad essere generico per assertività, in quant richiama le emergenze del casellario giudiziale senza allegarle, è altresì manifestament infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 6), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione d numerosi precedenti penali dell’imputato, di cui la maggior parte per reati della stessa indole quelli contestati nel presente procedimento, suscettibili, come tali, di rivelarsi concretam significativi di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformi all’insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, R 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
che lo stesso motivo, nella parte in cui prospetta l’ulteriore censura in punto di manc concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative alla graduazione della pena, impli una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitti qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffici motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente