Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a PALERMO 11 19/12/1993
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il giudice territoriale ha riconosciuto
circostanza attenuante di cui all’art.
-62, n. 4, cod. pen., in relazione all’art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con un primo motivo, vizio della motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 62 n. 4 e 99 cod. pen., posto che il giudice avrebbe dovuto applicare una riduzione d
pena in quanto la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 è stata ritenuta erroneamente equivalente all aggravante della recidiva, sebbene fossero state già concesse le circostanze attenuanti in regime
di equivalenza.
Quanto al primo motivo di ricorso, giova osservare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto
… ›fafti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione
della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di
non punibilità invocata dal ricorrente, posto che il ricorrente deteneva alcune dosi di sostanz stupefacente nella propria abitazione ed aveva un bilancino di precisione con tracce della medesima sostanza, elemento sintomatico dello svolgimento di un’attività di spaccio in modo assiduo e professionale, incompatibile con un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Quanto al secondo motivo, giova osservare che effettivamente il giudice territoriale ha ritenuto che le circostanze attenuanti non siano state già concesse, tuttavia si osserva che il suddetto errore non ha determinato alcun pregiudizio al ricorrente, il . quanto il giudice, correttamente, non ha applicato la diminuzione di pena per l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pe ., considerato che, essendo al ricorrente contestata e ritenuta la recidiva reiterata specific infraquinquennale, a norma dell’art. 99 cod. pen., le due circostanze attenuanti non potevano comunque essere applicate in regime di prevalenza sull’aggravante.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente