Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32929 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 27/06/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Ercolano il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’11/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.4.2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli dell’1.7.2024, con cui NOME veniva dichiarato colpevole dei reati di detenzione e porto illegali d’armi, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, esplosioni in luogo pubblico di colpi di arma da fuoco, e condannato alla pena di sei anni, due mesi di reclusione e 10.040 euro di multa, previa applicazione dell’aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato.
La Corte d’appello dà atto in premessa che COGNOME ha presentato quattro motivi di appello, rinunciando in udienza ai primi due motivi inerenti al merito e seguitando a coltivare gli altri due riguardanti il trattamento sanzionatorio, precisamente l’esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Di conseguenza, i giudici di secondo grado limitano il proprio esame alle ragioni di gravame attinenti alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, considerandole fondate nei limiti di seguito esposti.
Sulla recidiva, la Corte d’appello rileva che le condotte contestate assumono i connotati della ennesima estrinsecazione di forza criminale, e ciò per il profilo criminale dell’autore, gravato da plurimi, specifici e gravi precedenti penali, per l’ambito di consumazione, per le circostanze fattuali e per le modalità esecutive. Ad una valutazione unitaria di tali elementi, si può escludere, sulla base della mera distanza temporale dei precedenti, il carattere occasionale della ricaduta, in quanto, letti sistematicamente, rivelano l’indole estremamente aggressiva dell’imputato, già estrinsecatasi in passato nel compimento di gravi reati che denotano la propensione dell’imputato per reati in materia di armi. Per come ricostruite, le ultime vicende non esulano dalla sequenza delle pregresse manifestazioni criminose e sono certamente indicative di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale, su cui le precedenti condanne e la restrizione in carcere non hanno prodotto alcun cambiamento o effetto
deterrente: di conseguenza, l’istanza di esclusione della recidiva viene rigettata.
Nondimeno, i giudici di secondo grado pervengono, in considerazione delle condizioni di vita dell’imputato e del complessivo comportamento processuale di resipiscenza, alla determinazione che sia possibile procedere ad una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, funzionale ad assicurare una maggiore proporzionalità e adeguatezza della pena alla situazione concreta. Di conseguenza, riconoscono le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, e, fissata la pena base in quattro anni di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato piø grave di porto di armi, operano un aumento di quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per il reato di detenzione d’arma, di un mese e quindici giorni di reclusione ciascuno per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e di 50 euro di multa per la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 99 e 62bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione sul punto.
Con riferimento all’applicazione della recidiva, la Corte di appello ha omesso qualsiasi ponderazione del notevole iato temporale intercorso tra le condanne passate e la commissione dei fatti per cui NOME Ł stato da ultimo condannato.
Il giudizio sulla recidiva, invece, deve essere attuale e complessivo sulla personalità del soggetto e in questo ambito il fattore temporale assume un rilievo determinante, nel senso che un lungo periodo di corretta condotta di vita successivo all’ultimo reato può interrompere il legame con le precedenti manifestazioni criminose e indicare un effettivo percorso di emenda, così rendendo ingiustificata l’applicazione della recidiva.
La sentenza impugnata non ha spiegato perchØ la risalenza dei precedenti sia stata ritenuta irrilevante ai fini del giudizio di pericolosità attuale. Inoltre, la Corte d’appello, dopo aver espresso un giudizio di pericolosità sociale ai fini della recidiva, ha riconosciuto le attenuanti generiche, sulla base di elementi, come le condizioni di vita dell’imputato e la sua resipiscenza processuale, che confliggono con il quadro di pericolosità delineato precedentemente.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 12 e 14 L. 497 del 1974 e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del reato base.
Pur avendo rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità, deve evidenziarsi la violazione di legge in cui incorre la sentenza impugnata quando, nel procedere alla rideterminazione della pena, assume quale reato piø grave quello di porto illegale di arma, senza confrontarsi con la specifica doglianza difensiva relativa alla sussistenza dell’elemento materiale del reato: in particolare, era stato eccepito che la condotta di COGNOME, consistita nel brandire l’arma sul balcone della propria abitazione e poi sulle scale e nell’androne condominiale, non integrasse il porto in luogo pubblico, dovendo tali spazi qualificarsi come pertinenze dell’abitazione.
2.3 Con il terzo motivo, richiede la declaratoria ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. di erronea qualificazione giuridica del fatto.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, infatti, la Corte d’appello Ł incorsa in un errore tale da consentire alla Corte di cassazione un controllo ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, si Ł verificata stata una violazione del principio del ne bis in idem , in quanto per la medesima condotta, ovvero il porto di arma, l’imputato Ł stato condannato sia ai sensi della legge sulle armi, sia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.
2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena.
Il motivo lamenta che la motivazione Ł apodittica sia con riferimento alla concreta quantificazione della pena, sia con riferimento agli aumenti per la continuazione. La Corte d’appello, infatti, non ha offerto alcuna giustificazione circa i criteri, tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., in base ai quali si Ł discostata in misura così sensibile dai minimi edittali. Anche gli aumenti di pena per la continuazione sono frutto di una mera operazione aritmetica, priva di qualsivoglia aggancio motivazionale alla gravità intrinseca di ciascuna delle violazioni.
Con requisitoria scritta trasmessa il 4.6.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Sul primo motivo, la Corte d’appello, nel motivare l’applicazione della recidiva, si Ł uniformata ai criteri dettati dalle Sezioni Unite, con argomentazioni ampie ed esaustive che tengono conto di tutti gli elementi di valutazione. E nemmeno sussiste la dedotta contraddittorietà motivazionale tra il giudizio negativo in ordine all’esclusione della recidiva e il giudizio positivo in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo pacifico in giurisprudenza che in tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, Ł compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti. Sul secondo e sul terzo motivo evidenzia che ‘la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti’ (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Rv. 285702). Sul quarto motivo, il ricorrente non considera che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui – quale quello di specie – venga irrogata una pena al di sotto della media edittale. Del pari, in tema di reato continuato, una motivazione specifica Ł necessaria solo per incrementi significativi o potenzialmente sproporzionati, mentre non Ł richiesta per aumenti di esigua entità.
In data 10.6.2025, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente affermato che il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono essere presi in considerazione in quanto inammissibili.
Nel caso di specie, la rinuncia a tutti i motivi di appello cui ha proceduto COGNOME, ad eccezione di quelli riguardanti l’applicazione della recidiva e la misura della pena, Ł da intendersi comprensiva anche dei motivi concernenti la qualificazione del reato (cfr. Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285702 – 03; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME e altri, Rv. 268385 – 01).
Di conseguenza, la rinuncia parziale ai motivi d’appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talchØ Ł inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01; Sez. 4, n. 9857 del 12/2/2015, COGNOME e altri, Rv. 262448 – 01).
Quanto, poi, al primo motivo, deve premettersi che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo
all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265684 – 01; Sez. 2, n. 191709 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464 – 01; Sez.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690 – 01)
Ciò premesso, Ł da ritenersi che i giudici di appello abbiano assolto in modo congruo all’onere di motivazione, dando ampia e nient’affatto illogica giustificazione circa il fatto che la reiterazione dell’illecito costituiva in concreto il sintomo di una maggiore riprovevolezza delle condotte contestate e di una maggiore pericolosità del suo autore, e ciò avuto riguardo alle modalità esecutive dei fatti, al tipo di devianza di cui erano segno e alla gravità dei precedenti penali.
Sulla base di tali elementi, la Corte d’appello ha anche ragionevolmente escluso che la ricaduta nel reato da parte di NOME potesse considerarsi occasionale, affermando espressamente, a tal proposito, la irrilevanza della mera distanza temporale dei precedenti, che non impedisce di ritenere i fatti piø recenti come pienamente inseriti nella sequenza delle pregresse manifestazioni criminose, di cui costituiscono ulteriore espressione.
A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente i motivi d’appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e sollecitando non piø che una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata per il tramite dell’adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti.
NØ coglie nel segno la doglianza di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere applicato l’aumento di pena per la recidiva, riconosce comunque all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
In tema di recidiva, infatti, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva Ł compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 7/4/2021, Gallo, Rv. 281018 – 01)
In definitiva, pertanto, il primo motivo di ricorso propone censure che richiedono valutazioni precluse al giudice di legittimità, sicchØ Ł da considerarsi inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
Quanto, infine, al quarto motivo, la censura di omessa indicazione degli specifici indici di gravità del fatto o di capacità a delinquere nella determinazione della pena base trascura innanzitutto di considerare che la Corte d’appello ha, al contrario, proceduto ad una consistente rivisitazione del trattamento sanzionatorio, riducendo di un terzo la pena base individuata dal giudice di primo grado per il reato piø grave e rideterminandola in misura comunque inferiore alla media edittale.
In questa prospettiva, i giudici hanno dovuto indicare piuttosto le ragioni per le quali Ł stato possibile pervenire ad una mitigazione della risposta sanzionatoria, ma pur sempre rispetto alla precedente parte della motivazione in cui aveva precisamente enucleato i criteri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 cod. pen. sulla base dei quali aveva disatteso la richiesta di esclusione dell’applicazione della recidiva.
La sentenza, dunque, ha adeguatamente individuato, con riferimento alla recidiva, le ragioni per le quali doveva affermarsi nel caso di specie la gravità complessiva del fatto e la capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini.
La determinazione del trattamento sanzionatorio si fonda su analogo ordine di motivi, sicchØ l’onere di motivazione Ł stato comunque, almeno implicitamente, assolto dalla Corte d’appello dopo avere operato una valutazione globale di tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.
Per quel che riguarda, poi, gli aumenti per la continuazione, la relativa censura mossa dal ricorso circa la motivazione degli aumenti Ł pure manifestamente infondata, alla stregua del principio secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, vieppiø quando – come nel caso di specie – non Ł possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770 – 01).
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME