Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrent lamenta violazione degli artt. 99 e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazi in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al man riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto manifestamente infondati.
rilevato che l’applicazione dell’aumento di pena a titolo di recidiva è basat motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, qui insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente v come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 d sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso nnotivazionale privo illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in te riconoscimento della recidiva.
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenu fatto non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reite elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2 Serra, Rv. 280250 – 01, da ultimo Sez. 2, n. 15424 del 05/03/2023, Regina, n massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza relativa all mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai diniego, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti p del NOME e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (ve pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il princi principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merit motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la moti faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 Marigliano, Rv. 279549 – 02).
rilevato che il quarto motivo ‘ di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio, è dedotto in carenza di intere Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in o al motivo di appello avente a oggetto la determinazione della pena pecuniaria misura superior al minimo edittale; questa constatazione, tuttavia, deve e letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in es assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. pro che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno d impugnazione, senza confrontarsi con le motivazioni fornite sul punto dal Tribuna con la conseguenza che l’impugnazione così formata non si sostanzia in un ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzat critica, che non permette di percepire con esattezza l’oggetto delle censure 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 – 01). Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza de in tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricors cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motiv di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esi favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 465 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.