Recidiva e attenuanti generiche: la decisione della Cassazione
La gestione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rappresentano due dei pilastri più complessi nella determinazione della pena nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come la storia criminale di un soggetto influenzi direttamente la valutazione della sua personalità e, di conseguenza, l’esito di un ricorso in sede di legittimità.
Il caso e il ricorso sulla recidiva
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato, negandogli le attenuanti generiche e applicando l’aggravante della recidiva. Il ricorrente ha basato la propria difesa su censure relative proprio a questi due aspetti, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua posizione.
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che i motivi presentati erano privi della necessaria specificità. In ambito penale, riproporre semplicemente le stesse lamentele già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza contestare puntualmente le ragioni della decisione, rende il ricorso inammissibile.
La valutazione della pericolosità sociale
Un punto centrale della decisione riguarda l’analisi dei precedenti penali. La Corte d’Appello aveva valorizzato i reati passati dell’imputato come sintomi evidenti di una pericolosità sociale persistente. In particolare, un precedente specifico risalente ad alcuni anni prima è stato considerato un elemento chiave per definire negativamente la personalità del reo.
La Cassazione ha confermato questo approccio, ribadendo che, in assenza di elementi positivi da valorizzare (come un reale ravvedimento o condotte riparatorie), il giudice non è tenuto a concedere le attenuanti generiche. La personalità dell’imputato viene quindi desunta dalla sua storia giudiziaria, che diventa il metro di misura per l’applicazione della recidiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura generica delle doglianze espresse dal ricorrente. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e adeguata circa il diniego dei benefici richiesti. La presenza di precedenti penali specifici è stata correttamente interpretata come un ostacolo insormontabile al riconoscimento delle attenuanti, poiché denota una spiccata capacità a delinquere. La mancanza di nuovi elementi di prova o di argomentazioni giuridiche inedite ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, confermando la solidità dell’impianto motivazionale dei giudici di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva inammissibilità del ricorso, con pesanti conseguenze per la parte ricorrente. Oltre alla conferma della pena e della recidiva, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea la volontà del legislatore di scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori, ribadendo che l’accesso alla Suprema Corte richiede motivi solidi, specifici e tecnicamente fondati sulla violazione di legge.
Quando la recidiva influisce concretamente sulla pena?
La recidiva comporta un aumento della pena quando i precedenti penali del soggetto dimostrano una persistente pericolosità sociale e una spiccata attitudine a commettere nuovi reati.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte dai giudici di merito senza apportare nuove critiche specifiche.
Cosa sono le attenuanti generiche e chi le concede?
Sono riduzioni di pena concesse dal giudice di merito basandosi su elementi positivi della personalità o della condotta del reo, non espressamente elencati dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49583 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si formulano censure avverso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva risultano generici e riproduttivi di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, quanto alla recidiva, valorizzato i precedenti penali quale sintomo della pericolosità (in senso anche la decisione di primo grado che ha posto l’accento su precedente specifico del 2009); che proprio tali precedenti hanno portato con motivazione adeguata la Corte di appello a ritenere che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponesse negativamente la personalità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.