Recidiva e Attenuanti: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su temi centrali del diritto penale sostanziale e processuale: la valutazione della recidiva e il bilanciamento con le circostanze attenuanti. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del sindacato di legittimità e i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. Analizziamo insieme i contorni di questa pronuncia per capire quando e perché un’impugnazione rischia di essere respinta senza un esame nel merito.
Il caso: un ricorso contro la valutazione della recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. Il ricorrente lamentava, essenzialmente, due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado. In primo luogo, contestava la mancata esclusione della recidiva, ritenendo che la motivazione fornita dalla Corte territoriale fosse insufficiente. In secondo luogo, si doleva della gestione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non fossero state adeguatamente concesse o valutate.
Il ricorso, pertanto, mirava a ottenere una revisione di due elementi chiave che incidono direttamente sulla determinazione della pena: un’aggravante specifica come la recidiva e le attenuanti che avrebbero potuto mitigarne gli effetti.
I motivi del ricorso e la questione del bilanciamento
L’analisi del ricorso si è concentrata su due pilastri:
1. La motivazione sulla recidiva: L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse confermato l’aggravante della recidiva in modo sbrigativo, con una motivazione carente che non giustificava adeguatamente la sua applicazione nel caso concreto.
2. La concessione delle attenuanti generiche: Il secondo motivo era incentrato sulla presunta violazione di legge e sul difetto di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, queste circostanze avrebbero dovuto essere riconosciute e avere un impatto più favorevole sulla pena.
La questione centrale, quindi, verteva sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito nel valutare la personalità del reo e nel tradurre questa valutazione in termini sanzionatori attraverso l’applicazione di aggravanti e attenuanti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero manifestamente infondati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha esposto chiaramente le ragioni della sua decisione, distinguendo tra i due motivi di ricorso.
Sul primo punto, relativo alla recidiva, i giudici di legittimità hanno affermato che la motivazione della Corte di Appello, sebbene “sintetica”, era comunque “congrua”. Un aspetto decisivo è stato il fatto che la difesa non aveva articolato critiche specifiche, limitandosi a una contestazione generica. In assenza di una precisa identificazione delle “carenze motivazionali” della sentenza impugnata, il motivo di ricorso perde di specificità e, quindi, di ammissibilità.
Sul secondo punto, riguardante le attenuanti generiche, la Corte ha rilevato un’imprecisione di fondo nel ricorso. Le attenuanti, infatti, erano state effettivamente riconosciute dalla Corte d’Appello. Il punto cruciale non era la loro concessione, ma il loro bilanciamento. I giudici di merito le avevano valutate in termini di equivalenza rispetto all’aggravante della recidiva, neutralizzandone di fatto l’effetto.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Anche una motivazione che si limiti a ritenere la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena è considerata sufficiente. In questo, la Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), che ha cristallizzato questo principio.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi forense. Essa sottolinea che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. Per contestare la valutazione di elementi discrezionali come la recidiva o il bilanciamento delle circostanze, non è sufficiente esprimere un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico: o una violazione di legge o un’illogicità manifesta e palese nel percorso argomentativo del giudice. In mancanza di tali elementi, il ricorso, anche se formalmente corretto, sarà dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
È sufficiente una motivazione sintetica da parte della Corte d’Appello per confermare la recidiva?
Sì, secondo la Corte di Cassazione una motivazione, sebbene sintetica, è sufficiente qualora sia comunque congrua e logica. Il ricorso che la contesta deve inoltre specificare in modo puntuale quali sono le carenze motivazionali, altrimenti risulta generico e inammissibile.
La Corte di Cassazione può modificare il bilanciamento tra attenuanti e recidiva deciso dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito il giudizio di bilanciamento, che rientra nel potere discrezionale del giudice delle fasi precedenti. Il suo controllo è limitato a verificare che la decisione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa accade quando un ricorso è ritenuto manifestamente infondato?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45011 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LEZHE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio del motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivato, sia pure in maniera sintetica ma comunque congrua, in ordine ai presupposti della recidiva ritenuta dal giudice di primo grado non avendo comunque, la difesa articolato dei rilievi specifici sulla identificazione delle carenze motivaz che avrebbero caratterizzato la sentenza impugnata;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce violazione di legge e difetto della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato dovendosi peraltro rilevare che le predette circostanze sono state effettivamente riconosciute e valutate in termini di equivalenz rispetto alla recidiva essendo appena il caso di ribadire che il giudizio di bilanciamento impl una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittim qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffici motivazione (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza), tale dovendo ritenersi anche quella c per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a rea l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi te