Recidiva e Attenuanti: La Cassazione Conferma la Linea Dura
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di recidiva e attenuanti generiche, chiarendo i limiti entro cui un ricorso può essere esaminato e quando, invece, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato offre spunti cruciali sulla valutazione della personalità dell’imputato e sulla gravità dei fatti ai fini della determinazione della pena. Approfondiamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Droga, Resistenza e Precedenti Penali
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per reati di notevole gravità. L’imputato era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana, sufficiente per oltre 5.000 dosi, e di cocaina per circa 75 dosi. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo aveva inoltre opposto una strenua resistenza, usando violenza e minaccia nei confronti dei militari.
Il quadro era ulteriormente aggravato da un curriculum criminale di tutto rispetto: numerosi e allarmanti precedenti penali, tra cui una condanna del 2006 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione e cessione di stupefacenti, una del 2008 per furto e una più recente, del 2022, sempre per spaccio di droga.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Di fronte alla condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali nella sentenza d’appello:
1. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Secondo il ricorrente, la Corte non aveva adeguatamente considerato elementi a suo favore, come un modesto risarcimento del danno, negando le attenuanti in base a una valutazione illogica della gravità del fatto.
2. Errata applicazione della recidiva: La difesa contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, sostenendo che non ne sussistessero i presupposti di legge.
La Valutazione della Cassazione su Recidiva e Attenuanti
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, qualificandoli come inammissibili. I giudici hanno sottolineato come le lamentele del ricorrente fossero in realtà delle ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Sulle Attenuanti Generiche
La decisione di negare le attenuanti è stata ritenuta congruamente motivata. I giudici di merito avevano correttamente bilanciato gli elementi, dando prevalenza alla straordinaria gravità dei fatti: l’enorme quantitativo di droga, idoneo a causare un danno significativo alla salute pubblica, e la condotta violenta tenuta contro i militari. Di fronte a tale quadro, la circostanza che l’imputato avesse offerto 300 euro a un ente religioso è stata considerata del tutto irrilevante. La Corte ha ribadito che i numerosi e allarmanti precedenti penali sono un elemento decisivo per valutare la personalità dell’imputato e negare il beneficio.
Sulla Recidiva
Anche la censura relativa alla recidiva è stata giudicata infondata. La motivazione della Corte d’Appello, che richiamava quella del primo giudice, è stata considerata logica e priva di vizi. I precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti, uniti a quelli per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e furto, sono stati interpretati come ‘elementi espressivi di una perdurante propensione alla trasgressione’. La condanna del 2022, in particolare, dimostrava che il percorso criminale non si era mai interrotto, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Le motivazioni della Corte d’Appello erano sufficienti, logiche e coerenti con la giurisprudenza consolidata. I motivi proposti non evidenziavano reali violazioni di legge, ma solo un dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Il suo ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge, non rivalutare le prove. Per quanto riguarda recidiva e attenuanti, la decisione sottolinea che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere censurata solo se manifestamente illogica o contraddittoria. Un passato criminale significativo e la gravità oggettiva del reato costituiscono ostacoli quasi insormontabili per ottenere benefici di pena e per contestare l’applicazione della recidiva.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della particolare gravità del fatto (notevole quantitativo di marijuana e cocaina detenuto), della condotta di resistenza violenta e minacciosa verso i militari e dei numerosi e allarmanti precedenti penali a carico dell’imputato. Un’offerta di 300 euro a un ente religioso è stata ritenuta irrilevante a fronte di tali elementi.
Su quali basi è stata confermata l’applicazione della recidiva?
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata sulla base dei precedenti penali dell’imputato, che includevano condanne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione, cessione di stupefacenti (2006), furto (2008) e una recente condanna per spaccio (2022). Questi elementi, nel loro complesso, sono stati considerati espressivi di una ‘perdurante propensione alla trasgressione’, giustificando l’aggravante.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e perché?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi proposti fossero ‘mere doglianze in punto di fatto’ e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e sufficiente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con due motivi di ricorso, COGNOME ha dedotto i vizi di illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (censurando la sentenza per averle negate in ragione della gravità del fatto e della modestia del danno risarcito) nonché di violazione di legge in relazione all’art. 99, cod. pen. e correlato vizio di illogicità della motivazio (censurando la sentenza per aver ritenuto applicabile la contestata recidiva in difetto dei presupposti di legge),
Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; b) sia perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni difensive; c) sia perché manifestamente infondati n quanto inerenti ad asseriti vizi di illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (segnatamente, quanto all’art. 62-bis, cod. pen., il diniego è stato congruamente motivato alle pagg. 5/ dell’impugnata sentenza, in cui, dopo aver richiamato puntualmente la giurisprudenza di questa Corte, si giustifica il diniego nella gravità del fatto giudicato in ragione del notevo quantitativo di marijuana detenuto che consentiva di ricavare oltre 5000 d.m.s. nonché per il cospicuo quantitativo di cocaina detenuto, idoneo a ricavare 75 d.m.s., avendo peraltro tenuto una condotta di resistenza ai militari intervenuti con violenza e minaccia, senza peraltro trascurare che è gravato da numerosi e allarmanti precedenti a carico, senza che abbia rilievo la circostanza di aver offerto 300 euro ad un ente religioso; quanto, infine, all’art. 99, cod. pen., la motivazione sviluppata a pag. 6 è del tutto scevra dai denunciati vizi, avendo giustificato la Corte territoriale la mancata esclusione della recidiva richiamando non solo la 3 giurisprudenza dgi questa Corte (Cas. 16047/2019), ma anche quanto già puntualmente argomentato dal primo giudice, ossia che il precedente del 2006 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e cessione di stupefacenti e la condanna riportata con decreto penale dle 2008 per furto, sono elementi espressivi di una perdurante propensione alla trasgressione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni, come comprovato dalla recente condanna per cessione di stupefacenti del gennaio 2022, elementi che giustificano per la Corte d’appello l’operatività della recidiva) Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 1° marzo 2024
Il consig iere estensore
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Il Presidente