Recidiva e attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del bilanciamento
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale nel diritto penale: il rapporto tra recidiva e attenuanti generiche. La decisione conferma un orientamento consolidato, stabilendo che le attenuanti generiche non possono mai prevalere sulla recidiva reiterata, ma al massimo essere considerate equivalenti. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sua condanna a un anno di reclusione e 1.000 euro di multa. La difesa lamentava un vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano quantificato la pena.
In particolare, il ricorrente contestava la decisione di applicare una pena base superiore al minimo legale e, soprattutto, di aver giudicato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, anziché prevalenti. Secondo la difesa, questa scelta non aveva permesso un’adeguata riduzione della sanzione.
Il motivo del ricorso: il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche
Il cuore della questione legale risiedeva nell’interpretazione dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma vieta espressamente al giudice di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata, come quella reiterata prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.
L’imputato, attraverso il suo ricorso, ha implicitamente sollevato una questione di legittimità costituzionale di tale divieto, sostenendo che limitasse irragionevolmente il potere del giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo, in violazione dei principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione).
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale è già stata più volte ritenuta infondata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte, la norma che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche non è né arbitraria né irragionevole. Si tratta di una scelta precisa del legislatore, finalizzata a dare il giusto peso alla componente soggettiva del reato, specialmente nei casi in cui l’imputato dimostri una particolare inclinazione a delinquere attraverso la ripetizione di condotte illecite. La recidiva reiterata, infatti, segnala una maggiore pericolosità sociale che il legislatore ha inteso sanzionare più severamente, limitando la discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze.
Di conseguenza, la Corte d’Appello ha agito correttamente, limitandosi a dichiarare l’equivalenza tra le attenuanti e l’aggravante, senza poter far prevalere le prime. La decisione è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di commisurazione della pena: la lotta alla recidiva è un obiettivo primario del sistema sanzionatorio penale. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata rappresenta uno strumento con cui l’ordinamento intende contrastare la tendenza a commettere nuovi reati, attribuendo un disvalore maggiore alla condotta di chi persevera nell’illecito. Per gli imputati con precedenti penali specifici, questa decisione conferma che le possibilità di ottenere una significativa riduzione di pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche sono legalmente circoscritte, lasciando al giudice un margine di discrezionalità più ristretto.
Le attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No. La Corte di Cassazione conferma che l’art. 69, comma 4, del codice penale vieta esplicitamente che le attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen.). Il giudice può al massimo giudicarle equivalenti.
Perché il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche non è considerato incostituzionale?
Secondo la Corte, tale divieto non è manifestamente irragionevole o arbitrario, ma rappresenta una scelta del legislatore per valorizzare la componente soggettiva negativa del reato, ossia la plurima ricaduta del reo in condotte penalmente sanzionate, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/10/1966
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 2 aprile 2024 la Corte di appello dì Roma confermava la precedente sentenza del 13 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato NOME alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di applicare la pena base in misura maggiore della soglia minima considerando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato sulla scorta dell’orientamento formatosi in seno a questa Corte di legittimità secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del ‘trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Corte di cassazione, Sez. III Pen., n. 29723 del 22 luglio 2024);
che, pertanto, correttamente i giudici del merito hanno limitato alla sola equivalenza con la contestata aggravante la incidenza delle attenuanti generiche ritenute in favore del prevenuto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere esteosore
COGNOMEil Presidente