Recidiva e Attenuanti: Quando la Precedente Condotta Penale Impedisce Sconti di Pena
Il complesso equilibrio tra la valutazione della condotta passata di un imputato e la concessione di benefici di pena è un tema centrale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i limiti imposti al giudice nel bilanciare le circostanze del reato, in particolare quando si tratta del rapporto tra recidiva e attenuanti. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un passato criminale significativo può precludere legalmente la possibilità di ottenere uno sconto di pena.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto e il Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto in abitazione, aggravato. La condanna, emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Bolzano, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Trento.
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata. Si chiedeva, in sostanza, un trattamento sanzionatorio più mite in virtù di elementi favorevoli all’imputata.
La questione del bilanciamento tra recidiva e attenuanti
Il punto cruciale del ricorso riguardava l’applicazione dell’articolo 69 del codice penale, che disciplina il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. La difesa mirava a ottenere un giudizio di prevalenza delle attenuanti, che avrebbe comportato una riduzione della pena finale. Tuttavia, la posizione processuale dell’imputata era complicata dalla sua storia criminale pregressa.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo presentato come manifestamente infondato, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto Legale sulla Recidiva e Attenuanti
Il cuore della decisione risiede nella rigorosa applicazione di una specifica norma del codice penale. I giudici supremi hanno spiegato che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto corretta e priva di illogicità. La Corte d’Appello aveva negato la prevalenza delle attenuanti non per una valutazione discrezionale, ma in ossequio a un preciso divieto di legge.
L’articolo 69, comma 4, del codice penale stabilisce infatti che è vietato far prevalere le circostanze attenuanti sull’aggravante quando all’imputato viene riconosciuta la recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, del codice penale (la cosiddetta ‘recidiva reiterata specifica infraquinquennale’).
Nel caso di specie, dal certificato del casellario giudiziale dell’imputata emergeva un ‘ragguardevole numero di precedenti’, per lo più specifici, ossia per reati della stessa indole. Questa condizione integrava pienamente la fattispecie della recidiva aggravata, attivando così il divieto legale. La decisione dei giudici di merito non era quindi una scelta, ma un obbligo derivante dalla legge, rendendo l’argomentazione del ricorrente priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la valutazione della personalità e della storia criminale dell’imputato ha un peso determinante nella commisurazione della pena. La sentenza chiarisce che il bilanciamento tra recidiva e attenuanti non è un esercizio di pura discrezionalità del giudice, ma è vincolato da precise disposizioni normative.
In pratica, per chi ha commesso ripetutamente reati gravi e specifici, la legge pone una barriera invalicabile alla possibilità di ottenere che le attenuanti prevalgano sulle aggravanti. Questo serve a garantire che la risposta sanzionatoria sia adeguata alla maggiore pericolosità sociale dimostrata dal reo. La decisione, pertanto, funge da monito, sottolineando come la carriera criminale di un soggetto possa limitare drasticamente gli strumenti a disposizione della difesa per ottenere una pena più mite.
È sempre possibile per un giudice far prevalere le circostanze attenuanti su quelle aggravanti?
No. La legge, in particolare l’art. 69, comma 4 del codice penale, vieta al giudice di concedere la prevalenza delle attenuanti quando all’imputato viene contestata e riconosciuta la recidiva aggravata prevista dall’art. 99, comma 4 del codice penale.
Cosa ha reso inammissibile il ricorso in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La ricorrente ha contestato una decisione che era legalmente obbligata, dato che la Corte d’Appello si era correttamente basata sul divieto di legge relativo alla prevalenza delle attenuanti in caso di recidiva aggravata, supportato dal consistente casellario giudiziale dell’imputata.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna. Inoltre, come stabilito in questo caso dalla Corte, obbliga il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questa vicenda, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trento del 28 giugno 2023 ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bolzano in ordine al reato di tentato furto in abitazione monoaggravato (artt.56, 624 bis comma 1 e 625 n.2 cod. pen.).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante – è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha giustificato il diniego in ragione del disposto dell’art. 69 comma 4 cod. pen. che fa divieto di prevalenza di attenuanti allorché venga riconosciuta la recidiva di cui al quarto comma dell’art.99 cod. pen.
Dal certificato casellario risulta che l’imputata già all’epoca della commissione dei fatti per cui è processo era gravata da un ragguardevole numero di precedenti per lo più specifici.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024