Recidiva e Attenuanti: Perché un Ricorso Generico Viene Respinto dalla Cassazione
La valutazione della recidiva e attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per contestare efficacemente le decisioni dei giudici di merito su questi punti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso ritenuto troppo generico, confermando come i precedenti penali di un imputato possano costituire un ostacolo insormontabile all’applicazione di benefici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado di non escludere la recidiva e di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale. L’imputato sosteneva una violazione di legge e un vizio di motivazione, chiedendo una mitigazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Focus su Recidiva e Attenuanti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità. Secondo gli Ermellini, il ricorso non presentava alcun elemento concreto capace di giustificare una riconsiderazione della pena. Inoltre, la difesa non si era confrontata adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiaramente spiegato le ragioni della sua decisione, basandole sui numerosi e allarmanti precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio, quali truffa, furto, ricettazione e rapina. La Suprema Corte ha quindi ritenuto la decisione di merito logica e non implausibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, la sussistenza della recidiva è stata confermata non come un mero automatismo, ma come il risultato di una valutazione concreta. I precedenti penali dell’imputato sono stati considerati indicativi di una “maggiore capacità criminale”. Il nuovo reato, lungi dall’essere un episodio occasionale, si inseriva in un percorso criminale consolidato, dimostrando che le precedenti condanne non avevano avuto alcun effetto dissuasivo. In secondo luogo, gli stessi precedenti penali sono stati identificati come l’elemento ostativo all’applicazione delle attenuanti generiche. La Corte ha implicitamente affermato che non è possibile concedere un beneficio basato su una valutazione positiva della personalità dell’imputato quando la sua storia criminale dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di impugnazione: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve attaccare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, offrendo elementi concreti a sostegno delle proprie tesi. La decisione evidenzia come, in tema di recidiva e attenuanti, il passato criminale di un soggetto abbia un peso determinante. Non si tratta di una “doppia punizione”, ma di una valutazione della personalità e della pericolosità sociale dell’imputato ai fini della commisurazione di una pena equa e proporzionata. La pronuncia serve da monito: la richiesta di benefici penali deve essere supportata da elementi fattuali che dimostrino un reale percorso di cambiamento, non potendo prescindere da una storia criminale che indica una tendenza consolidata a violare la legge. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità, in quanto non ha fornito elementi specifici in grado di giustificare una mitigazione della pena e non si è confrontato adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della recidiva e il diniego delle attenuanti?
La decisione si è basata sui numerosi e allarmanti precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio (truffa, furto, ricettazione, rapina). Questi elementi sono stati considerati indicativi di una maggiore capacità criminale e hanno dimostrato che le condanne precedenti non avevano avuto alcun effetto dissuasivo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3396 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3396 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al di delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove, per un verso, ha ribadito la sussistenza dei presuppos integranti la recidiva in considerazione dei numerosi e allarmanti precedenti penali per r contro il patrimonio (truffa, furto, ricettazione, rapina), sicché il nuovo reato, costituire un evento occasionale, è stato ritenuto, in maniera certamente non implausibile s piano logico, indicativo di una maggiore capacità criminale, posto che le precedenti condann non hanno sortito alcun effetto dissuasivo, e, per altro verso, ha individuato negli in precedenti penali un elemento ostativo all’applicazione delle attenuanti in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘,lo ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.