Recidiva e Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La valutazione della recidiva e la concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresentano due momenti cruciali nel processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del sindacato di legittimità su tali valutazioni. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per falsità ideologica, che contestava proprio il riconoscimento della sua recidiva e il diniego delle attenuanti. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato la questione.
I Fatti di Causa
Un soggetto, già condannato in primo grado e in appello per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile del delitto ascrittogli. Il ricorso in Cassazione si concentrava su un unico motivo, volto a contestare la decisione dei giudici di merito sotto due profili: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della sussistenza della recidiva.
Il Motivo del Ricorso: Critiche alla Valutazione della Recidiva
Il ricorrente lamentava, in sostanza, una carenza di motivazione e una violazione di legge da parte della Corte d’Appello. A suo dire, i giudici non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui gli erano state negate le attenuanti generiche né perché fosse stata confermata la sua condizione di recidivo. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata illogica e non avrebbe tenuto conto degli elementi a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. L’analisi dei giudici di legittimità si è soffermata distintamente sui due punti sollevati dal ricorrente, ribadendo principi consolidati in giurisprudenza.
Sulle Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte ha innanzitutto chiarito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Di conseguenza, tutti gli altri argomenti si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da evidenti illogicità e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Sulla Valutazione della Recidiva
Il punto centrale della decisione riguarda la recidiva. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione del giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui si sono verificati. Il giudice ha il dovere di esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne. Lo scopo è verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato la “serialità delle condotte” poste in essere dal ricorrente, considerandola un indicatore significativo di una più accentuata colpevolezza e pericolosità sociale. Questa valutazione, essendo logica e ben argomentata, non poteva essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le valutazioni relative alla concessione delle attenuanti e alla sussistenza della recidiva sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. Finché la motivazione che le sorregge è logica, coerente e non in contrasto con la legge, essa è insindacabile in sede di legittimità. La decisione ribadisce l’importanza, per il giudice, di non limitarsi a un esame formale dei precedenti penali, ma di condurre un’analisi sostanziale per accertare se la recidiva sia effettivamente sintomo di una maggiore pericolosità dell’autore del reato.
 
Perché il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche anche senza analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
Perché, secondo un principio consolidato, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Questa valutazione implicitamente supera e disattende tutti gli altri elementi non menzionati.
Su cosa si basa il giudice per riconoscere la recidiva?
Il giudice non si basa solo sulla gravità o sul tempo trascorso dai reati precedenti. Deve valutare concretamente se le condanne passate indichino una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influenzato la commissione del nuovo reato. La serialità delle condotte, come nel caso di specie, è un fattore rilevante.
Perché il ricorso sulla valutazione della recidiva e delle attenuanti è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure del ricorrente non riguardavano vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Questo tipo di riesame non è consentito in sede di Corte di Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34558  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il COGNOMEnte era stato ritenu responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione e la violazione della legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generic ed al riconoscimento della sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legi è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Infatti, con riguardo al tema dedotto, la sentenz operato corretta applicazione del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merit nel motivare il diniego delle dette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo bensì sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o sup tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
In ordine alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza ha considerato H principio per cui valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’a temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si p precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crimino per la commissione del reato “sub iudice”; nel caso in esame, i giudici di merito, nel ritenere le condotte concretamente significative sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e del pericolosità, hanno valorizzato, tra l’altro, la serialità delle condotte poste in esse COGNOMEnte.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del COGNOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025.