Recidiva e Attenuanti: La Discrezionalità Motivata del Giudice
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti su due temi centrali del diritto penale: l’applicazione dell’aggravante della recidiva e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione ribadisce come la valutazione del giudice debba andare oltre la mera constatazione dei fatti, per addentrarsi in un’analisi concreta della personalità dell’imputato e del suo percorso criminale. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha affrontato il caso.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. I motivi del ricorso erano principalmente due: il primo contestava l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta ingiusta; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso: Recidiva e Attenuanti nel Mirino
L’appellante sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel valutare i suoi precedenti penali. A suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto applicare l’aggravante della recidiva basandosi unicamente sulla gravità dei reati passati e sulla loro vicinanza temporale.
Inoltre, lamentava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo di meritare uno sconto di pena che non gli era stato concesso. Il ricorso mirava quindi a ottenere una riconsiderazione di questi due aspetti fondamentali per la determinazione della sanzione finale.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici supremi hanno chiarito che la valutazione sulla recidiva non è un automatismo. Non basta verificare la presenza di precedenti condanne. Il giudice deve, invece, compiere un’analisi più profonda, basata sui criteri dell’articolo 133 del codice penale.
È necessario esaminare in concreto il legame tra il nuovo reato e le condanne precedenti. L’obiettivo è capire se la pregressa condotta criminale sia sintomo di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come ‘fattore criminogeno’ per la commissione del nuovo reato. In altre parole, il giudice deve accertare se i crimini passati dimostrino una tendenza a delinquere che ha influenzato la decisione di commettere il nuovo illecito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha ritenuto ‘incensurabile’ la motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti generiche. I giudici di merito avevano evidenziato elementi negativi specifici, quali:
1. La mancanza di una completa e leale ammissione della propria condotta.
2. La commissione del reato mentre l’imputato era già sottoposto a una misura cautelare per un altro illecito.
3. L’assenza generale di elementi positivi che potessero giustificare una diminuzione della pena.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che richiede la presenza di elementi positivi concreti per la concessione delle attenuanti.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema penale: la discrezionalità del giudice, seppur ampia, deve essere sempre supportata da una motivazione logica, coerente e aderente ai principi di legge. Per l’applicazione della recidiva e la valutazione delle attenuanti, non sono sufficienti formule generiche, ma è richiesta un’analisi approfondita e individualizzata della condotta e della personalità dell’imputato.
Come valuta un giudice l’applicazione della recidiva?
Il giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso. Deve esaminare concretamente il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate, per verificare se queste indichino una persistente inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovo crimine.
Per quali ragioni possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Possono essere negate in assenza di elementi positivi da valorizzare. Nel caso specifico, sono state decisive la mancanza di una piena e leale ammissione, la commissione del fatto durante un’altra misura cautelare e, più in generale, l’assenza di aspetti favorevoli all’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 dell’impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del suddetto diniego una incensurabile motivazione (si veda la pag., 7 della impugnata sentenza), evidenziando, in particolare, la mancanza di una completa leale ammissione della propria condotta e la commissione del fatto durante la sottoposizione a misura cautelare per altro reato e, più in generale, l’assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini dell concessione di tali diminuenti, in conformità con l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.