Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SULMONA 11 12/01/1991
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del DPR 309/90, circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando in tre distinti motivi di ricorso: a) la violazione o er applicazione dell’art. 99 cod.pen. in materia di recidiva reiterata, specif infraquinquennale, sostenendo che la relativa contestazione non risultava indicata nella sentenza di primo grado e in quella d’appello, ma che la si e ritenuta senza il necessario giudizio sulla pericolosità; b) inosservanza o erron applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art 62 bis cod.pen prevalenti sulla recidiva; c) inosservanza o erronea applicazione della leg penale o di altre norme giuridiche, per la mancata concessione della applicazione di pena sostitutiva ex D.Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 art. 20 bis.
I motivi di ricorso sono aspecifici, in quanto non si confrontano con congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte d’Appello motiva la decisione rispetto all’applicazione della recidiva ex art 99 comma 4 c.p., contestat presente sin dall’avviso conclusione indagini oltre che nel decreto di citazione giudizio in atti, in forza della condotta posta in essere dall’imputato, che ap caratterizzata non solo dalla non occasionalità, ma anche dalla pericolosità del stesso risultante dalla perdurante inclinazione al delitto, dimostrata d sussistenza di cinque condanne per delitti analoghi e nonostante le condanne definitive per pene considerevoli, sintomo di una accentuata pericolosità social che deve essere valutata dal giudice di appello, secondo i criteri stabiliti giurisprudenza di legittimità, ossia in base all’art. 133 c.p. Lo spes criminologico della fattispecie aveva impedito al giudice di escludere la recidi anche se le attenuanti generiche dovevano ritenersi equivalenti alla recidiv stessa.
5.Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza appellata ha correttamente rilevato che l’art. 69, comma quarta, cod.pen. impedisce i
giudizio di prevalenza richiesto ( vd. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, R
286747 – 01, che esclude profili di incostituzionalità)
6. Meramente ripropositivo del motivo d’appello correttamente disatteso è i motivo che attiene alla mancata applicazione della pena sostitutiva, avendo la
Corte territoriale argomentato in merito ai parametri di cui all’art. 133 cod.
con particolare riferimento alle modalità dei fatti, alla personalità compromes dell’imputato, alla non occasionalità della condotta, avuto peraltro rigua
all’arresto avvenuto solo due mesi prima e alla circostanza che lo stesso ha agit nonostante la vigenza della misura applicata nei suoi confronti. La Corte
cassazione, sul punto, ha avuto modo di affermare che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modif introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato d legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024. Tornese, Rv. 286031 – 01).
7.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese’ processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025
La Cons. estensore GLYPH