Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43344 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43344 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 5052/21 in data 11/11/2022 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del
d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva in data 06/04/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso
letta la requisitoria scritta ex chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecco in data 24/02/2021 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’artt. 640 comma secondo n. 2 e 99 comma primo cod. pen.
Con il primo motivo di ricorso, si contesta la violazione di legge con particolare riferimento al combinato disposto ex artt. 179, comma primo, cod. pen. e 23, comma primo, d.l. 149/2020 per omessa notificazione all’imputato dell’avviso del provvedimento con cui veniva disposto il rinvio dell’udienza. In particolare, la difesa ritiene che la sentenza d’appello sia affetta da nullità assoluta perché “consecutiva” e “dipendente” di un decreto di citazione mai notificato all’imputato; in particolare, la mancata notificazione del “nuovo” decreto di citazione per l’udienza dell’Il novembre 2022, ha negato la possibilità al COGNOME di manifestare, ai sensi dell’art. 23, comma 1, dl. 149/2020, la propria volontà a comparire.
Con il secondo motivo di ricorso si censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 -bis e 99 cod. pen., oggetto del terzo motivo di appello, con il quale era stato richiesto che, ai fini del calcolo della pena, venisse esclusa la contestata recidiva e, unitamente, che venissero riconosciute al COGNOME le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto premesso che si è in presenza di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette
congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218),
2. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che dai verbali di udienza (il cui accesso è consentito dalla tipologia di vizio denunciato) si evince con chiarezza come il predetto rinvio sia stato disposto per concessione di termine a difesa; sicché, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell’imputato della volontà di comparire, la Corte ha legittimamente proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori ai sensi dell’art. 23-bis comma primo, L. 176/2020, previa acquisizione delle conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale, nonché di quelle presentate dall’imputato.
Tale circostanza ha, quindi, legittimamente indotto la Corte territoriale a trattare l’appello secondo il rito ordinario cartolare introdotto dalla discipli emergenziale, a nulla rilevando che il processo non sia stato poi trattato alla prima udienza originariamente fissata, dal momento che la tempestività della richiesta di trattazione è stabilità, ai sensi dell’art. 23-bis, con riferimento all’udienza fissata per il giudizio. Lo slittamento dell’udienza di trattazione, risolvendosi i un’eventualità successiva rispetto alla valutazione circa la tempestività o tardività della richiesta di trattazione, che deve intervenire necessariamente prima dell’inizio del processo, dipendendo dal suo esito l’instaurazione di un rito o di un altro, ciascuno avente scansioni ed adempimenti suoi propri, non è idoneo a consentire un recupero della richiesta ove essa sia tardiva.
Né potrebbe deporre in senso contrario quanto affermato nella pronuncia di questa Suprema Corte, Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, COGNOME, Rv. 283002, che in relazione al ben diverso caso in cui la richiesta di trattazione orale era stata tempestivamente proposta si è limitata ad affermare che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID- 19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell’appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d’ufficio dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
La difesa, in sede di gravame, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, tenuto conto del marginale grado di efficienza causale materiale e psicologico della condotta nonché l’esclusione della recidiva per il quale era stato un aumento di pena assai severo.
La Corte territoriale, dopo aver precisato che “l’aumento per la recidiva è stato esplicitamente escluso dal giudice di primo grado … poiché ha ritenuto che l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma n. 2 cod. pen., porti la pena ad essere corrispondente al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell’autore” (sul profilo di censura, pertanto, la Corte ha offerto congrua motivazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta), nulla ha espressamente detto – incorrendo così, a detta del ricorrente, nel denunciato vizio di omessa motivazione – in merito all’ulteriore richiesta relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ritiene il Collegio come il “silenzio” della Corte territoriale in ordine all circostanze attenuanti generiche sia ampiamente giustificato dalla genericità del motivo di appello che, dopo aver dedotto che la gravità del reato non può ritenersi ostativa alla concessione del beneficio, in quanto il disvalore sociale della condotta e l’entità della lesione del bene giuridico protetto dalla norma sono considerati già all’origine dal legislatore, nel momento della quantificazione edittale (e) pertanto il relativo giudizio deve essere ancorato a diversi elementi di giudizio, non ha indicato le ragioni specifiche per le quali il COGNOME sarebbe in ogni caso meritevole delle circostanze attenuanti generiche.
Invero, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, la concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta – come nella fattispecie – non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere della motivazione del diniego può essere implicito ed essere soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). La valutazione dell’assenza di ragioni di nneritevolezza è contenuta nella sentenza di primo grado (v. penultimo periodo di pag. 6), implicitamente richiamata dalla seconda conforme sentenza di appello che, in tal modo, ha adeguatamente assolto al proprio onere motivazionale.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/09/2023
Il Consigliere Estensore
Il President