Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40660 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME limitatamente al delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (fatto commess in Lecce il 6 novembre 2015), provvedendo alla rideterminazione della relativa pena;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura in punto di mancata esclusione della recidiva, contestata e ritenuta, è generica, perché formulata senza svolgere alcuna effettiva critica all’ampia motivazione spiegata a corredo della statuizione impugnata (pag. 2, in cui la Corte territoriale ha motivato la decisi al riguardo assunta evocando la maggiore pericolosità sociale dell’imputato, gravato da precedenti condanne per i delitti di rapina, violazione delle disposizioni sul controllo delle ar falsa attestazione a pubblico ufficiale); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in li con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di quest Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Rv. 251690;
che l’ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-b cod. pen. è manifestamente infondata, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giu di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/20 Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come avvenuto nel caso che occupa (in cui la Corte territoriale ha motivato la propria decisione alla luce dell’assenza di elem positivi che giustificassero la concessione del beneficio richiesto, del quale non sussistevan invero, i presupposti tenuto conto delle risultanze del certificato del casellario giudiziale inte all’imputato);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
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Il Presidente