Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10378 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (s vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, coerente con il principio affermato da questa Corte, secondo cui no necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 389 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha fatto corret applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui valutazione sulla sussistenza dell’aggravante non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultavano consum essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le prec condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fat criminogeno per la commissione del reato sub iudice (a pag. 3 della sentenza impugnata la Corte di merito rilevava, con motivazione esaustiva, che il reato i giudizio segnalava una ingravescente progressione criminosa e, dunque, una maggiore pericolosità);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Il Presid te
Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore
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