Recidiva e Attenuanti: Quando i Precedenti Pesano di Più
Nel sistema penale italiano, la determinazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma il risultato di un’attenta valutazione da parte del giudice. Uno degli aspetti più delicati è il bilanciamento tra circostanze aggravanti, come la recidiva, e quelle attenuanti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro spunto di riflessione su questo tema, sottolineando come un passato criminale specifico e reiterato possa neutralizzare la richiesta di una pena più mite.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per reati legati agli stupefacenti, come previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, un vizio di motivazione e una violazione di legge. Il punto centrale della sua difesa era il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. In altre parole, l’imputato riteneva che la sua pena dovesse essere ridotta in misura maggiore, nonostante i suoi precedenti penali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha inoltre imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati riguardanti la valutazione delle circostanze del reato.
Le motivazioni della Corte sulla recidiva
La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, effettuato dal giudice di merito secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, è sindacabile in sede di legittimità solo in casi eccezionali. Nello specifico, l’intervento della Cassazione è ammesso solo quando la decisione del giudice inferiore è frutto di “mero arbitrio o ragionamento illogico”.
Nel caso in esame, i giudici di merito non erano incorsi in alcun errore di questo tipo. La loro decisione di non far prevalere le attenuanti sulla recidiva era solidamente motivata. La Corte ha sottolineato che l’imputato presentava una “pluralità dei precedenti specifici e reiterati” per reati della stessa indole (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Questa storia criminale, secondo i giudici, non era un semplice dato anagrafico, ma la prova concreta di una “spiccata capacità a delinquere” e di una “propensione alla commissione dei reati della stessa specie”. Tale profilo giustificava pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva (art. 99 cod. pen.) e la sua prevalenza sulle attenuanti.
Inoltre, la Corte ha notato che i giudici d’appello avevano già operato una riduzione della pena, tenendo conto di elementi come la tipologia di stupefacente sequestrato e il numero di dosi ricavabili, dimostrando quindi di aver considerato tutti gli elementi del caso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la valutazione del passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella commisurazione della pena. La recidiva, specialmente se specifica e reiterata, non è una mera etichetta, ma l’espressione di una maggiore pericolosità sociale che il giudice ha il dovere di considerare. Questa decisione conferma che la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche non può prescindere da una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, e un curriculum criminale significativo può legittimamente portare a una pena più severa, vanificando la speranza di uno sconto di pena.
Quando può essere contestato in Cassazione il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti?
Il giudizio di comparazione tra circostanze, effettuato ai sensi dell’art. 133 cod. pen., può essere contestato in Cassazione solo quando la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Perché nel caso di specie la recidiva è stata considerata prevalente sulle attenuanti?
La recidiva è stata considerata prevalente a causa della pluralità di precedenti penali specifici e reiterati dell’imputato per reati della stessa natura. Questi precedenti, secondo la Corte, dimostravano una spiccata capacità a delinquere e una propensione a commettere reati simili, giustificando l’aggravio di pericolosità previsto dall’istituto della recidiva.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47965 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47965 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELBUONO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, circa il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, la sentenza reca congrua motivazione sul punto.
È appena il caso di ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: i Giudici di merito hanno infatti motivatamente applicato (p. 2 sent. app.) la contestata recidiva, tenendo conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) che confermano la spiccata capacità a delinquere e la propensione alla commissione dei reati della stessa specie, espressione dell’aggravio di pericolosità previsto dall’art. 99 cod. pen.
Va, inoltre, considerato che la pena è stata già ridotta dalla Corte di merito, avuto riguardo al tipo di stupefacente sequestrato a e al numero di dosi medie ricavabili (p.3).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il resid nte