Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 7);
che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della recidiva da essa richiamati, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati,
essendo egli tenuto a esaminare in concreto’ in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedent condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per continuazione, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 81, quarto comma, cod. pen., poiché nella specie è stata ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata, da cui discende l’aumento per continuazione in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave;
ritenuto, infine, che la Corte d’appello ha determinato il reato più grave tra quelli in continuazione facendo legittimamente riferimento al criterio della pena rispettivamente da irrogare e già irrogata (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2028, Assinnata, Rv. 273447-01) e che, a fronte di ciò, il motivo su tale punto della determinazione del reato più grave risulta del tutto generico, oltre che privo di qualunque indicazione in ordine a quale sia l’interesse che lo sorregga;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.