Recidiva e Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Contano Davvero
L’applicazione della recidiva e la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono due aspetti cruciali nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8542/2024) offre un’importante lezione su come questi elementi vengono bilanciati, sottolineando che anche una serie di reati minori può delineare un quadro di pericolosità sociale tale da giustificare una maggiore severità sanzionatoria.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per tentato furto aggravato emessa dal Tribunale di Genova. La sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando due specifici punti della decisione dei giudici di merito.
Il Ricorso in Cassazione: i motivi dell’appellante
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Errata applicazione della recidiva: Secondo la difesa, i giudici non avrebbero motivato adeguatamente le ragioni per cui la reiterazione dei reati fosse sintomo di una maggiore pericolosità sociale.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego di un ulteriore sconto di pena, ritenuto ingiustificato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione operata dalla Corte di Appello.
Le motivazioni della Cassazione sulla recidiva
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale in tema di recidiva: il giudice non può applicarla in modo automatico. È necessario un accertamento concreto per verificare se la commissione di un nuovo reato, dopo una condanna precedente, sia un reale indicatore di ‘riprovevolezza della condotta’ e ‘pericolosità’ dell’autore.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che l’imputato era gravato da numerosi precedenti penali. Sebbene non si trattasse di reati di eccezionale gravità, nel loro insieme essi disegnavano ‘un percorso di vita dedito al delitto’. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è logica e coerente, poiché dimostra che la reiterazione dei comportamenti illeciti non era episodica, ma espressione di una maggiore capacità delinquenziale. Pertanto, l’aumento di pena per la recidiva era pienamente giustificato.
Le motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche sul secondo punto, la Corte ha dato ragione ai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva spiegato che gli elementi a favore dell’imputato erano già stati presi in considerazione per contenere la pena finale in una misura molto vicina al minimo edittale.
Tuttavia, un’ulteriore mitigazione della pena era ostacolata da un fattore decisivo: la ‘spiccata capacità a delinquere’ del ricorrente, desunta proprio dai suoi precedenti. In sostanza, la stessa ragione che giustificava la recidiva impediva la concessione di un ulteriore beneficio, in un bilanciamento che ha tenuto conto di tutti gli aspetti della personalità dell’imputato.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione del Giudice
Questa ordinanza conferma che la valutazione della personalità dell’imputato è centrale nel diritto penale. La recidiva non è un automatismo, ma il risultato di un’analisi ponderata che guarda alla storia criminale del soggetto come indicatore della sua pericolosità. Allo stesso modo, le attenuanti generiche non sono un diritto, ma una concessione che il giudice può negare se elementi di segno contrario, come una persistente inclinazione a delinquere, rendono inopportuna un’eccessiva clemenza. La decisione sottolinea come il percorso di vita di un individuo, anche se costellato da reati ‘minori’, possa avere un peso determinante sulla quantificazione finale della pena.
Avere precedenti penali comporta automaticamente l’aumento della pena per recidiva?
No, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dei reati sia un sintomo effettivo di maggiore pericolosità sociale dell’autore, fornendo un’adeguata motivazione sul punto.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Perché gli elementi a favore dell’imputato erano già stati considerati per applicare una pena vicina al minimo previsto, e la sua ‘spiccata capacità a delinquere’, dimostrata dai numerosi precedenti, ostacolava un’ulteriore riduzione della pena.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché riproponeva censure già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, senza presentare vizi di legittimità che potessero essere esaminati dalla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COTRONEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15 febbraio 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen commesso in Genova il 3 marzo 2019.
Rilevato che primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, che, benché non gravi, stavano a dimostrare un percorso di vita dedito al delitto. Così pure, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato che gli elementi dedotti erano già stati presi in considerazione ai fini del contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale e che ostava alla ulteriore mitigazione la spiccata capacità a delinquere del ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigli r estensore GLYPH
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