Recidiva e attenuanti generiche: il peso del percorso riabilitativo
L’equilibrio tra la passata condotta criminale e i successivi sforzi di redenzione è un tema centrale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti preziosi su come la giustizia valuta il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, specialmente quando l’imputato intraprende un percorso riabilitativo dopo il reato. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tra le prescrizioni imposte, vi era l’obbligo di soggiornare in un determinato comune e di presentarsi quotidianamente presso il locale ufficio di polizia. L’imputato, tuttavia, violava questa prescrizione per ben dodici volte nell’arco di un solo mese, venendo per questo condannato.
Il Ricorso in Cassazione: il Bilanciamento tra Recidiva e Attenuanti
L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione verteva sull’applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale. La difesa sosteneva che tale aggravante non fosse stata correttamente bilanciata con le circostanze attenuanti generiche concesse all’imputato. Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe dato il giusto peso al suo percorso di recupero, che dimostrava una volontà di reinserimento sociale.
La Valutazione della Corte sulla Recidiva e Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva esaminato in modo analitico e corretto la questione, seguendo i principi normativi e gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero agito correttamente su due fronti. In primo luogo, hanno riconosciuto la valenza della recidiva come espressione dell’indifferenza dell’imputato verso le norme penali. La ripetuta violazione delle prescrizioni dimostrava una scarsa percezione della portata precettiva della legge.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva tenuto in debita considerazione il comportamento positivo tenuto dall’imputato post factum. Nello specifico, era stato valorizzato l’aver intrapreso un percorso terapeutico per superare una dipendenza da sostanze stupefacenti. Proprio questo percorso è stato il fondamento per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione di considerare le attenuanti equivalenti alla recidiva (il cosiddetto ‘giudizio di bilanciamento’) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione, se logicamente motivata come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti e la personalità dell’imputato.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il percorso di recupero e riabilitazione di un condannato ha un peso significativo e può portare alla concessione di attenuanti, ma non cancella automaticamente la gravità di una condotta recidivante. La decisione finale sul bilanciamento tra questi elementi spetta al giudice di merito, la cui valutazione, se ben motivata, è insindacabile. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende, serve anche da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Un percorso di riabilitazione intrapreso dopo il reato può portare a una riduzione della pena?
Sì, il provvedimento conferma che un comportamento positivo tenuto dopo il fatto, come l’inizio di un percorso terapeutico per superare una dipendenza, può essere valutato dal giudice per concedere le circostanze attenuanti generiche, che possono portare a una riduzione della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già valutato correttamente e con motivazione adeguata tutti gli elementi, compreso il bilanciamento tra la recidiva contestata e le attenuanti generiche concesse all’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella causazione dell’inammissibilità, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbli sicurezza con obbligo di soggiorno in Sassari e tenuto a presentar quotidianamente al locale ufficio di polizia, ha violato tale prescrizione per do volte nell’arco di un mese;
che l’unico motivo di ricorso per cassazione, afferente, tra l’a all’applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale (incidente sulla perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche) privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccep dall’imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al det normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel r quale espressione dell’indifferenza di COGNOME COGNOME portata precettiva della no penale;
che il giudice di merito ha, d’altro canto, tenuto debitamente conto positivo comportamento serbato post factum dall’imputato – il quale ha intrapreso un percorso terapeutico finalizzato a superare la propensione all’ab di sostanze stupefacenti – riconoscendogli, a dispetto di quanto eccepito ricorso, le circostanze attenuanti generiche, che, con determinazione in que sede incensurabile, ha stimato equivalenti alla contestata recidiva;
ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglian deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.