Recidiva e attenuanti: possono coesistere? La Cassazione fa chiarezza
L’interazione tra recidiva e attenuanti generiche è un tema cruciale nel diritto penale, che spesso genera dubbi e contestazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti non esclude automaticamente l’applicazione della recidiva. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le ragioni giuridiche alla base.
Il caso: un ricorso contro l’applicazione della recidiva
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino per il delitto di tentata rapina. Oltre al reato in sé, all’imputato era stata contestata e applicata la recidiva reiterata, una circostanza aggravante che tiene conto dei suoi precedenti penali.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: l’errata applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che non sussistessero i presupposti per tale aggravante, presumibilmente in virtù del fatto che al contempo erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte e la compatibilità tra recidiva e attenuanti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce la piena compatibilità tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l’applicazione della recidiva (art. 99 c.p.).
L’autonomia dei giudizi
Il punto centrale della motivazione risiede nell’autonomia e nell’indipendenza dei giudizi che portano al riconoscimento dei due istituti.
* Le circostanze attenuanti generiche si basano su fatti specifici, sia obiettivi che soggettivi, legati al reato commesso o alla condotta dell’imputato. Il giudice valuta elementi concreti che possono giustificare una riduzione della pena.
* La recidiva, invece, attiene alla valutazione della personalità dell’imputato, desunta dalla sua storia criminale. È un giudizio sulla sua maggiore pericolosità sociale o sulla sua propensione a delinquere, che si manifesta attraverso la commissione di un nuovo reato dopo una condanna precedente.
La Corte chiarisce che i fatti positivi che giustificano le attenuanti non necessariamente neutralizzano il giudizio negativo sulla personalità che scaturisce dai precedenti penali. Pertanto, un giudice può legittimamente concedere le attenuanti per un aspetto specifico della vicenda e, allo stesso tempo, ritenere sussistente la recidiva basandosi sulla storia dell’imputato.
Il bilanciamento delle circostanze e i limiti alla revisione
Un altro aspetto toccato dall’ordinanza è il cosiddetto “bilanciamento” tra circostanze di segno opposto. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva operato un giudizio di equivalenza, ritenendo che le attenuanti e la recidiva si elidessero a vicenda, senza modificare la pena base.
La Cassazione ha ricordato che questa valutazione è una prerogativa del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ha sottolineato come l’art. 69, comma 4, del codice penale ponga un limite invalicabile: vieta che le circostanze attenuanti possano prevalere sulla recidiva reiterata. Di conseguenza, la scelta del giudice di merito di considerarle equivalenti è del tutto legittima e non contestabile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi giuridici solidi e consolidati. In primo luogo, viene ribadita la distinzione concettuale e funzionale tra attenuanti generiche e recidiva. Le prime guardano al “fatto” e al suo autore nel contesto specifico, le seconde alla “storia” criminale dell’autore. Questa distinzione giustifica l’autonomia delle rispettive valutazioni. In secondo luogo, la Corte riafferma il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se logicamente motivato e rispettoso dei limiti normativi, come il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle attenuanti generiche non crea alcun ostacolo all’applicazione della recidiva facoltativa. La decisione del giudice si basa su due percorsi valutativi distinti e paralleli. Questa pronuncia consolida un importante principio a beneficio della certezza del diritto, chiarendo che la difesa non può fondare un ricorso sulla presunta incompatibilità tra i due istituti. La valutazione della personalità dell’imputato ai fini della recidiva rimane indipendente e compatibile con il riconoscimento di elementi favorevoli legati al singolo episodio criminoso.
La concessione delle attenuanti generiche impedisce al giudice di applicare la recidiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la concessione delle attenuanti generiche non è di ostacolo all’applicazione della recidiva, poiché i fatti che giustificano le prime non incidono necessariamente sulla valutazione della personalità dell’imputato che deriva dai precedenti penali.
Perché la valutazione sulla recidiva e quella sulle attenuanti sono considerate autonome?
Sono autonome perché si basano su presupposti diversi. Le attenuanti generiche si fondano su specifici aspetti del fatto o della condotta (obiettivi e soggettivi), mentre la recidiva si basa sulla storia penale dell’imputato e sulla sua personalità, come desumibile dai precedenti.
Il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti può essere contestato in Cassazione?
No, la Corte Suprema ha ribadito che il regime di bilanciamento delle circostanze scelto dal giudice di merito (in questo caso, l’equivalenza) non è sindacabile in sede di legittimità, specialmente alla luce del divieto di far prevalere le attenuanti sulla recidiva reiterata previsto dall’art. 69, comma 4, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37571 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, pronunciata in data 25 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 -bis, 56 e 629 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto connmesso in Torino il 12 gennaio 2022);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che deduce, sotto l’egida della violazione dell’art. 99 cod. pen. e d vizio di motivazione, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenu recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, pe giurisprudenza pacifica di questa Corte, la concessione della attenuante di cui all’ad 62-bis cod. pen. non è di ostacolo all’applicazione della recidiva facoltativa, perché i fatti obiettivi e sub che giustificano l’attenuante non necessariamente incidono in modo favorevole all’imputato sulla valutazione della sua personalità risultante dalla recidiva (Sez. 1, n. 22 del 13/01/1970, R 114335), di modo che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostan attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istitu (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018); nondimeno, il prescelto regime di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva non è, comunque, sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), anche considerato il divieto di prevalenza delle prime sulla seconda stabilito dall’art. 69, comma 4, cod. pen.;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 settembre 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente