Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CISTERNINO il 26/09/1991
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza de Tribunale di Brindisi con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza dell Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazio riguardo alla dichiarazione di responsabilità e, con un secondo motivo e terzo mélivo, vizi motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva e al diniego delle atte generiche.
3.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. I motivi proposti si sostanziano in una ripeti delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del t coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, i quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv 24383801-01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli ste motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, se confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugna (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01) . Il ricorso, in concreto, n confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, analizzando specificamente le evidenze inconfutabili relative alla attività di spaccio dell’imputato, confermata dagli acquirenti dello stupefacen
4.Quanto al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche pe le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, gravato da prece specifici anche recentissimi, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, mostrando di una maggiore capacità criminale evidenziata anche dalla indifferenza delle precedenti condanne. In ordine al dinie delle attenuanti generiche, va rimarcato che costituisce approdo consolidato del giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circosta attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta c d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il so
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incensuratezza NOME
dell’imputato.
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(Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,
01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 ,
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Rv.283489-
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Rv. 270986 GLYPH
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014
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Rv. 260610 GLYPH
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3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). La Corte territoriale, facendo corre applicazione del principio, ha rilevato l’assenza di elementi positivi valorizzabili a
richiamando anche gli elementi negativi quali i precedenti specifici dell’imputato.
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero,
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2025.