Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8119 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8119 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a GONESSE( FRANCIA) il DATA_NASCITA NOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 20.11.2024, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen. loro in rubrica ascritto.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con distinti atti.
2.1. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, COGNOME NOME lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 6) cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4), cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ex art. 53, I. n. 689 del 1991; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen.; 4) vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della ritenuta recidiva; 5) violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) nullità della sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto ovvero con altra “formula terminativa”, quantomeno ai sensi dell’art. 530, co. 2, cod. proc. pen.
2.2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, NOME COGNOME lamenta: 1) vizio di motivazione non avendo la Corte territoriale fornito risposte alle doglianze difensive; 2) violazione di legge in relazione all’art. 526, cod. proc. pen., avendo il giudice di appello, per affermare la responsabilità dell’imputato, utilizzato prove diverse da quelle legittimamente acquisite o meglio, attribuendo arbitrariamente alle propalazioni dei dichiaranti un contenuto e un significato diverso da quello che esse oggettivamente hanno, sicché sfugge alla Corte territoriale la reale entità delle condotte tenute dal ricorrente; 3) vizio di
motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con requisitoria scritta del 6.11.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, si è pronunciata per l’inammissibilità dell’impugnazione.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni.
Inammissibile perché sorretto da motivi del tutto generici e manifestamente infondati appare il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso deve inoltre ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
Radicalmente generico risulta il secondo motivo di ricorso.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, esso si presenta inammissibile, perché generico, manifestamente infondato e incentrato sul merito del trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta un difetto assoluto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della minima partecipazione, in ragione dell’apporto marginale fornito alla realizzazione del reato per cui si procede.
Tuttavia egli non si confronta con la puntuale motivazione del giudice di appello, che ha evidenziato come, da un lato, la condotta di entrambi i ricorrenti non possa definirsi meramente marginale, ma, piuttosto debba considerarsi indispensabile per la consumazione del furto in appartamento ad essi addebitato, avendo svolto il ruolo di “pali”, sulla base di un disegno preordinato; dall’altro, che proprio i precedenti specifici gravanti su entrambi il prevenuti costituiscano un evidente ostacolo al riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti
generiche, in assenza di ulteriori elementi da valutare positivamente, perché, se è vero che entrambi hanno ammesso l’addebito, è altrettanto vero che non hanno fornito alcun elemento utile all’individuazione dei complici sfuggiti all’arresto e al recupero della refurtiva.
Tale conclusione appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che vanno ribaditi in questa sede.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infatti, può essere legittimamente giustificato dalla gravità del fatto, desunta dalle modalità dell’azione criminosa e dalla capacità a delinquere dell’imputato, ovvero dall’esistenza a suo carico di precedenti penali, (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).
Da tempo, inoltre, GLYPH la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, mantenutosi costante nel corso degli anni, che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114, c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo fornito si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Rv. 254051; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037).
Inammissibile appare anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Inammissibili appaiono il terzo e il quinto motivo di ricorso, per le ragioni già evidenziate affrontando il ricorso di COGNOME nelle pagine precedenti alla cui lettura si rinvia.
Inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo di ricorso, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr., tra le molte, Sez. 4, 06/05/2014, n. 29951),
evenienza non riscontrabile nel caso in esame, in quanto la Corte di appello ha giustificato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza facendo riferimento proprio alla personalità di entrambi gli imputati, gravati da precedenti specifici, che ovviamente vanno intesi come precedenti per reati della stessa specie (delitti contro il patrimonio) di quello per cui si procede e non, come vorrebbe il ricorrente, per il reato di furto in appartamento.
Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., appare evidente come esso sia stato implicitamente motivato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla congruità della pena irrogata rispetto alle modalità del fatto, senza tacere la genericità del ricorso sul punto, laddove l’imputato opera un generico riferimento ai motivi di appello, senza illustrare le ragioni di cui lamenta la mancata considerazione che militano a favore del suddetto riconoscimento, a fronte di un furto che ha avuto ad oggetto una refurtiva formata da “un cucchiaino d’argento marca Tiffany; vari pezzi d’argenteria; di bigiotteria e numerosi orologi”.
Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il motivo di appello sul punto era formulato in termini del tutto generici, a fronte di una motivazione del giudice di primo grado che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla luce dei gravi e numerosi procedenti penali esistenti a carico degli imputati..
E come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, i precedenti penali del condannato possono formare oggetto di valutazione ed è legittimo trarre da essi, sulla base di una specifica, puntuale e concreta motivazione, elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).
Manifestamente infondato è il rilievo sulla recidiva.
A tale proposito si osserva che secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la
sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Orbene la decisione impugnata risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale, condividendo sul punto la decisione del giudice di primo grado, non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, ma ha evidenziato come essi, molti dei quali per reati contro il patrimonio, denotino una evidente pericolosità sociale degli imputati, accentuata dal nuovo reato contro il patrimonio per cui entrambi sono stati condannati è nel procedimento in esame (cfr. Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).
Inammissibile, infine, appare l’ultimo motivo di ricorso
Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601).
E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, come si è già osservato, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
Va, pertanto, ribadito che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504).
Il ricorrente, inoltre, non si confronta realmente con la decisione del giudice di secondo grado, che h fondato la sua decisione anche sulla esplicita “affermazione di responsabilità contenuta negli atti sottoscritti da entrambi i correi, fatti pervenire dai rispettivi difensori nella more del procedimento” (c. p. 5 della sentenza impugnata).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.11.2025.