Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9477 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9477 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Letta la memoria depositata dal nuovo difensore il 16 febbraio 2026;
considerato che il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità penale per i reati di truffa di cui ai capi a), b) e c), articola doglianze in punto di fatto tese a prospettare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento (cfr. p. 2 in tema di sussistenza della condotta decettiva ex art. 640 cod. pen.);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la dosimetria della pena e l’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, risulta privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto all’onere argomentativo, richiamando l’entità del danno cagionato e la pervicace pluralità delle condotte realizzate nel medesimo contesto, nonchØ la serialità dei precedenti penali a carico dell’imputato, da cui desumere anche la costante progressione della pericolosità sociale (pp. 2-3);
ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno posto a base del diniego una congrua motivazione, stigmatizzando ì precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ex pluribus , Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 28044401), ben potendo il giudice negare la concessione di tali circostanze e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando il medesimo riferimento ai precedenti penali, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783-01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ord. n. sez. 3595/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME