Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che si è riportato alla memoria scritta concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenz impugnata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.
E’ presente l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di Sanremo in difesa di NOME il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10/12/2024, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un motoveicolo dopo essersi
repentinamente introdotto nella proprietà di NOME.
La difesa dell’imputato ha impugnato la sentenza di cui sopra, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale si duole della illogicità della motivazione offerta in sentenza con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. La motivazione sarebbe illogica ed errata in diritto, avendo la Corte di merito ritenuto che la concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulla recidiva, abbia prodotto una disapplicazione di fatto dell’aggravante.
Il P.G. presso la Corte di Cassazione, in pubblica udienza, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio. Il difensore presente si è riportato al ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è infondato.
La Corte d’appello, investita della doglianza difensiva riguardante il riconoscimento della recidiva, così ha argomentato il diniego:”Ie circostanze attenuanti così concesse sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva che pertanto di fatto è stata disapplicata, pur trattandosi di soggetto pluripregiudicato anche specifico per reati contro il patrimonio commessi anche con violenza (rapine) e già sottoposto anche a misura di prevenzione, nonchè condannato anche per trasgressione della medesima”.
Deve riconoscersi come il riferimento alla disapplicazione “di fatto” della recidiva sia erroneo ed inconferente.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, sebbene paralizzi l’aumento di pena collegato al riconoscimento dell’aggravante, non equivale alla disapplicazione della recidiva e dei suoi effetti molteplici (in questo senso si pongono numerose pronunce di questa Corte, tra le quali si citano Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671:”L’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che
concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pen per effetto del decorso del tempo”; in tema di prescrizione, Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815, così massimata:”Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell’aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un’attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare”; in tema di misure alternative alla detenzione Sez. 1, n. 34040 del 22/09/2006, Helt, Rv. 235190:”Il divieto – stabilito dall’art. 58 quater, comma settimo bis della legge n. 354 del 1975, introdotto dall’art. 7, comma settimo, della legge n. 251 del 2005 – di concessione per più di una volta dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., deve ritenersi operativo nel caso in cui, con il titolo in esecuzione, le attenuant generiche siano ritenute equivalenti alla recidiva, posto che con il giudizio dì equivalenza la recidiva, ancorché non abbia determinato un aumento della pena inflitta, ha, tuttavia, svolto un effetto parzialmente paralizzante sulle attenuant generiche, impedendone la funzione piena di alleviamento della pena”).
Sebbene l’applicazione ed anche la disapplicazione della recidiva richiedano una specifica motivazione (Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, COGNOME, Rv. 256183:”In tema di recidiva facoltativa, incombe sul giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa”), è tuttavia ammessa la possibilità per il giudice di disattendere la richiesta di disapplicazione della recidiva con motivazione implicita (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803:”L’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente”; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130: “L’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore”).
Venendo al caso che occupa, le pur succinte argomentazioni offerte dai giudici di merito rendono sufficientemente conto delle ragioni del decisum.
La Corte di merito ha fatto riferimento alla negativa personalità dell’imputato quale risulta dai molteplici precedenti penali annoverati, anche specifici e di grave allarme sociale; inoltre, ha evidenziato come l’imputato sia stato già ritenuto socialmente pericoloso, tanto da essere sottoposto a misura di prevenzione, evidenziando come detta misura sia stata pure violata, avendo NOME riportato una condanna per la sua trasgressione.
Ne consegue, in linea con i principi richiamati, come la Corte di merito abbia comunque evidenziato le ragioni legittimanti il diniego della disapplicazione della recidiva, riconoscendo, sia pure implicitamente, l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato.
Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11/11/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente