Recidiva e attenuanti: la decisione della Cassazione su traffico di droga
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione della recidiva e attenuanti generiche nel contesto dei reati legati agli stupefacenti. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la solidità delle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello nel negare benefici e nell’applicare l’aggravante della recidiva. Questo caso evidenzia come i precedenti penali, la gravità del fatto e il ruolo del reo siano elementi inscindibili per una corretta valutazione giudiziaria.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da un’operazione che ha portato al sequestro di una considerevole quantità di sostanza stupefacente: due chilogrammi di hashish. L’imputato era stato individuato come corriere all’interno di un più vasto traffico illecito. La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva applicato l’aggravante della recidiva e negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando proprio questi due punti della sentenza di secondo grado, ritenendo la motivazione della Corte territoriale inadeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la decisione della Corte d’Appello era stata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ampiamente e correttamente motivata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi della Recidiva e Attenuanti
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha convalidato l’operato dei giudici di merito. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla recidiva e attenuanti non si era basata su una mera elencazione dei precedenti penali. La Corte d’Appello aveva infatti condotto un’analisi approfondita, evidenziando non solo l’esistenza di “plurimi, variegati e anche specifici precedenti penali”, ma anche il fatto che alcuni di essi fossero stati commessi successivamente al reato per cui si procedeva, un chiaro indice di una persistente inclinazione a delinquere.
Inoltre, per il diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno posto l’accento su due elementi cruciali:
1. La considerevole quantità di sostanza stupefacente: due chili di hashish sono stati ritenuti un dato oggettivo di particolare gravità, indicativo di un inserimento non marginale nel circuito del narcotraffico.
2. Il ruolo rilevante di corriere: l’imputato non era un semplice detentore, ma una figura attiva e funzionale all’interno del traffico illecito, un elemento che aggrava la sua posizione.
Questi fattori, considerati nel loro complesso, hanno fornito una giustificazione solida e adeguata sia per l’applicazione della recidiva sia per il rigetto della richiesta di attenuanti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sull’applicazione della recidiva non è un atto meccanico, ma un giudizio complessivo sulla personalità del reo e sulla gravità del reato. Non è sufficiente l’assenza di elementi positivi per ottenere le attenuanti; al contrario, la presenza di elementi negativi di forte peso, come una carriera criminale consolidata e la gravità oggettiva della condotta, giustifica pienamente una decisione rigorosa. Questa ordinanza serve da monito, chiarendo che il tentativo di sminuire la propria posizione attraverso un ricorso in Cassazione, se basato su argomentazioni deboli a fronte di prove evidenti, si risolve non solo in un insuccesso, ma anche in un’ulteriore condanna economica.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Appello aveva giustificato in modo adeguato e logico sia l’applicazione della recidiva sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rendendo le censure del ricorrente prive di fondamento.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare l’applicazione della recidiva e negare le attenuanti generiche?
La Corte ha considerato tre elementi principali: i numerosi, variegati e specifici precedenti penali dell’imputato; la considerevole quantità di sostanza stupefacente detenuta (due chilogrammi di hashish); il ruolo rilevante di corriere svolto nell’ambito del traffico illecito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 05/01/1988
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché – a differenza di quanto vi si si adduce – la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva, non limitandosi a valutare la sussistenza di plurimi, variegati e anche specifici precedenti penali ma anche evidenziando che alcuni di essi sono successivi al reato per il quale si procede, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ,rimarcando non soltanto i precedenti penali ma anche la considerevole quantità di sostanza stupefacente (2 chili di hascisc) detenuta a fine di spaccio e il ruolo, rilevante, di corriere svolto nell’ambi del traffico illecito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Pr idente