La Recidiva e la Discrezionalità del Giudice: Un’Analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti su due istituti fondamentali del diritto penale: la recidiva e le attenuanti generiche. La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia netta, ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo i criteri per l’applicazione della recidiva e sottolineando l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti. Questo caso evidenzia come il passato giudiziario di un imputato possa influenzare in modo decisivo l’esito del processo.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Salerno presentava ricorso in Cassazione lamentando due vizi nella sentenza di secondo grado. In primo luogo, contestava l’applicazione della recidiva, sostenendo che mancassero i presupposti di legge. In secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte si basa su un’analisi rigorosa degli atti processuali, in particolare del casellario giudiziale del ricorrente.
Le motivazioni sulla recidiva
La Corte ha smontato la tesi difensiva definendola ‘palesemente smentita’ dai fatti. L’analisi del casellario giudiziale ha rivelato la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Tra questi, spiccava una condanna, divenuta irrevocabile nei cinque anni precedenti alla commissione del nuovo reato, per un furto pluriaggravato in concorso. La Cassazione ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. Stessa Indole del Reato: Il precedente reato di furto è stato considerato della stessa indole della ricettazione oggetto del processo in corso, un requisito che rafforza l’applicazione della recidiva.
2. Precedente Riconoscimento: Nella precedente condanna, all’imputato era già stata riconosciuta la recidiva ai sensi dell’art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, del codice penale. Questo elemento ha reso la contestazione attuale del tutto priva di fondamento.
Le motivazioni sul diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha affermato che i giudici di merito hanno esercitato correttamente la loro discrezionalità, esplicitando in modo ampio le ragioni del loro convincimento. Viene chiarito un principio fondamentale: il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si basi su un ‘congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi’ o sulla semplice assenza di elementi positivi. Nel caso di specie, la valutazione negativa del giudice di merito è stata ritenuta sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti, superando ogni altra considerazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce due principi cardine del nostro sistema penale. In primo luogo, la valutazione della recidiva non è un mero automatismo, ma si fonda su un’analisi concreta e documentata della storia criminale del soggetto, come risulta dal casellario giudiziale. La presenza di precedenti specifici e ravvicinati nel tempo costituisce un presupposto quasi insormontabile per chi ne contesta l’applicazione. In secondo luogo, viene confermata l’ampia autonomia del giudice di merito nel concedere o negare le attenuanti generiche. Purché la decisione sia motivata in modo logico e coerente, facendo riferimento a elementi concreti, essa non è sindacabile in sede di legittimità. La pronuncia, quindi, serve da monito sulla serietà con cui vengono valutati i precedenti penali e sulla fiducia che l’ordinamento ripone nella capacità del giudice di personalizzare la pena in base al caso concreto.
Quando è legittima l’applicazione della recidiva?
L’applicazione della recidiva è legittima quando il casellario giudiziale di un imputato dimostra la presenza di precedenti condanne penali irrevocabili. La sua applicazione è ulteriormente rafforzata se il reato precedente è della stessa indole di quello attuale e se la recidiva era già stata riconosciuta in una precedente sentenza.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti della difesa per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non ha l’obbligo di analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi la sua decisione in modo congruo, facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi per giustificare il diniego delle attenuanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso perché ritenuto manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAGANI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l’applicazione della recidiva contestata in assenza dei necessari presupposti di legge, è manifestamente infondato;
che, invero, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla lettura del casellario giudiziale, ove emerge la presenza di plurimi precedenti penali, tra cui la condanna della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile nei cinque anni precedenti alla commissione del delitto sub iudice, il 23 giugno 2018, ed avente ad oggetto un furto pluriaggravato in concorso, reato della stessa indole della ricettazione in oggetto, e con la quale, peraltro, l’imputato era già stato riconosciuto recidivo ai sensi dell’art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen. (cfr., pag. 6 del casellario giudiziale in atti);
ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli element negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positiv rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.