Recidiva e Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato due temi centrali del diritto penale: l’applicazione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche. Il caso riguardava un ricorso contro una condanna per frode, dove l’imputato contestava proprio la valutazione dei suoi precedenti penali e il mancato riconoscimento di circostanze a suo favore. La decisione della Suprema Corte offre spunti importanti sui criteri che guidano i giudici in queste delicate valutazioni.
I Fatti del Processo
L’imputato, già condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dall’art. 642 del codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), ha presentato ricorso in Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due: lamentava l’errata applicazione della recidiva, che aveva comportato un aggravamento della pena, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto mitigarla. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato le loro decisioni su questi due punti cruciali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ritenendo i motivi del ricorso manifestamente infondati e, in sostanza, una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi della Recidiva
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto le critiche sull’applicazione della recidiva. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello ha agito correttamente, non limitandosi a un’applicazione automatica dell’istituto. Al contrario, ha condotto un’analisi concreta, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, valutando il rapporto specifico tra il reato in giudizio e le condanne precedenti.
L’esito di questa valutazione è stato chiaro: le precedenti condanne e il nuovo reato non erano episodi isolati, ma si inserivano in una ‘continuità del percorso criminoso’ dell’imputato. Questo percorso, secondo i giudici, era caratterizzato da una ‘ingravescente inclinazione al delitto’ e da una ‘accresciuta pericolosità’ sociale. In questo contesto, l’applicazione della recidiva non è stata solo legittima, ma necessaria per adeguare la pena alla gravità complessiva della condotta e alla personalità dell’autore del reato.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Per ottenere questo beneficio, non basta l’assenza di elementi negativi; è necessario che la difesa deduca specificamente ‘elementi di segno positivo’ e ‘profili di meritevolezza’ che giustifichino una mitigazione della pena. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva legittimamente negato le attenuanti proprio per l’assenza di tali elementi, una valutazione che la Cassazione ha ritenuto immune da vizi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali per la prassi giudiziaria. In primo luogo, la valutazione della recidiva non è un mero calcolo matematico basato sui precedenti, ma un giudizio complesso sulla personalità del reo e sul suo percorso criminale. In secondo luogo, le attenuanti generiche rappresentano un beneficio che deve essere ‘meritato’ attraverso la dimostrazione di elementi positivi concreti. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce l’importanza di argomentare in modo specifico e circostanziato sia quando si contesta la pericolosità sociale del cliente, sia quando si richiedono benefici come le attenuanti, andando oltre le mere formule di stile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano reiterativi di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di merito e, comunque, sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Quali criteri ha usato la Corte per confermare l’applicazione della recidiva?
La Corte ha valutato in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procedeva e le condanne precedenti, alla luce dei criteri dell’art. 133 del codice penale, concludendo per la sussistenza di una continuità nel percorso criminoso dell’imputato, indice di una sua accresciuta pericolosità.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Perché la loro concessione è subordinata alla presenza di elementi positivi e profili di meritevolezza che la parte interessata ha l’onere di dedurre. In questo caso, la Corte ha valorizzato in senso ostativo proprio l’assenza di tali profili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39804 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto ex art. 64 cod.pen. ascrittogli in rubrica;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’omessa esclusione della recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono reiterativi di doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito e, comunque, manifestamente infondati;
che, quanto alla sussistenza della recidiva, i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per la continuità del percorso criminoso dell’imputato, segnato da un’ingravescente inclinazione al delitto e da una sua accresciuta pericolosità;
che, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, questa Corte è ferma nel richiedere che la mitigazione sanzionatoria che le stesse determinano sia ancorata a elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente sicchè legittimamente la Corte di merito ha valorizzato in senso ostativo l’assenza di profili di meritevolezza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre ‘dente