Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5682 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5682 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 21/01/2026
R.G.N. 30118/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio sulla recidiva e il rigetto nel resto;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME Lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti in data 27 ottobre 2022, assolvendo NOME COGNOME dal reato di porto di due pistole cal. 9 parabellum (artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), confermando la responsabilità per la condotta di detenzione delle suddette armi (artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), rideterminando il trattamento sanzionatorio in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.
Ricorre NOME COGNOME, con il difensore AVV_NOTAIO, che sviluppa tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 99 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale poichØ le precedenti tre condanne riguardano remoti episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti, sicchØ sono prive di collegamento temporale e sono eterogenee rispetto alla condotta oggi giudicata e dunque non sono rilevanti ai fini della contestata recidiva.
D’altra parte, le due condanne per armi, effettivamente sussistenti, sono successive (sentenza del GIP del Tribunale di Asti in data 28 maggio 2024; sentenza del GIP del Tribunale di Asti in data 8 gennaio 2025), sicchØ non se ne poteva tenere conto.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per la totale assenza della motivazione in ordine alla richiesta,
formulata nelle conclusioni, di applicazione della circostanza attenuante dell’art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895, da applicarsi per la scarsa offensività delle armi alla stregua dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Si tratta, infatti, di due residuati bellici; inoltre, un’arma Ł pure priva di caricatore.
La Corte d’appello non ha fornito risposta alla richesta.
2.3. Il terzo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, già concessa (e in corso di esecuzione) per un diverso reato.
La sostituzione andava disposta tenuto conto della modesta gravità del fatto, del corretto comportamento processuale, dell’attività lavorativa e delle altre positive condizioni soggettive dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente alla recidiva.
Il secondo motivo Ł inammissibile.
2.1. La richiesta di applicazione della circostanza attenuante dell’art. 5 l. n. 895 del 1967, formulata all’udienza di discussione, Ł del tutto priva di una specifica critica alla valutazione del primo giudice che, alla stregua della non contestata consulenza tecnica sulle armi, ha evidenziato che «le due pistole TARGA_VEICOLO parabellum in sequestro sono dotate di rilevante potenzialità lesiva. In tale calibro sono camerate la quasi totalità delle pistole mitragliatrici attualmente in dotazione agli eserciti e alle forze di polizia» (pag. 33 sentenza di primo grado), sicchØ il giudice di appello non era affatto tenuto a esaminare la assertiva richiesta della difesa.
2.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di reati concernenti le armi, criteri primari di valutazione ai fini della ravvisabilità dell’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967 sono tutte le circostanze direttamente riguardanti l’intrinseca potenzialità offensiva di un’arma da fuoco; potenzialità che non può essere aprioristicamente giudicata di lieve entità tutte le volte in cui non si sia in presenza di un’arma da guerra» (Sez. 5, n. 7242 del 08/04/1992, COGNOME, Rv. 190984 – 01), sicchØ la doglianza era palesemente inammissibile alla luce della complessiva valutazione compiuta dal primo giudice e richiamata da quello di appello.
Il terzo motivo, sulla sostituzione della pena detentiva, Ł infondato.
3.1. Il motivo non Ł idoneo a superare la logica motivazione del giudice di merito.
La motivazione del provvedimento impugnato ha fatto riferimento, per la prognosi negativa, a non contestati elementi di fatto (gravità del fatto; precedenti condanne; nuovo reato espressivo di accresciuta pericolosità: ciò che risulta rilevante, tenuto conto della diversità delle valutazioni sottese, a prescindere da quanto si dirà infra a proposito della recidiva), che sono stati opportunamente valorizzati in conformità ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348 – 01: «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti»).
Il motivo sulla recidiva Ł fondato.
4.1. Va premesso che, nel corso dell’udienza preliminare del 27 ottobre 2022, il pubblico ministero ha proceduto alla contestazione della «recidiva reiterata aggravata
infraquinquennale».
Il giudice di primo grado, pur non determinando la natura della recidiva e la misura dell’incremento sanzionatorio a essa attribuito, l’ha ritenuta e applicata.
Il giudice di appello, rispondendo al motivo di impugnazione, ha ritenuto sussistente la «recidiva reiterata» e ha determinato il relativo aumento di pena in otto mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa, sulla pena base di un anno di reclusione ed euro 2.100 di multa.
Nel dispositivo non si riviene però alcuna statuizione, essendosi provveduto, a cagione dell’assoluzione parziale, alla sola rideterminazione della pena.
4.2. Il ricorso non contesta l’esistenza delle tre condanne per stupefacenti, ma contesta la ritenuta progressione criminale che il giudice di appello ha ritenuto abbracciare un ampio periodo di tempo fino al 2023, facendo però riferimento a due condotte relative alle armi e alle lesioni personali che sono successive, nonchØ, senza alcuna motivazione, alla ritenuta identità dell’indole dei reati di stupefacenti rispetto a quello oggetto del giudizio.
4.3. Orbene, fermo restando che il giudice di merito, conformemente all’autorevole principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ha specificamente evidenziato che i fatti per i quali si procede risultano espressione di un’accresciuta pericolosità già attestata dalle precedenti condanne, mancano le necessarie determinazioni su quali siano le precedenti condanne prese in esame, quale sia la tipologia di recidiva effettivamente sussistente, sussistendo, inoltre, sia un contrasto tra la contestazione (recidiva reiterata aggravata infraquinquennale) e la motivazione (recidiva reiterata), sia l’omessa statuizione in merito alla tipologia di recidiva ritenuta dal giudice di appello.
La motivazione Ł, infatti, monca per quello che riguarda i presupposti della ritenuta recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; essa richiede, anche ai fini della quantificazione dell’aumento di pena, la puntuale individuazione dell’ipotesi che ricorre nel caso di specie (reiterazione semplice in riferimento all’ipotesi dell’art. 99, primo comma, cod. pen.; reiterazione in riferimento all’ipotesi dell’art. 99, secondo comma, cod. pen.).
4.4. Quanto alla rilevanza delle precedenti condanne, va ricordato che «ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente a oggetto il medesimo reato presupposto» (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 – 01).
Anche in questo caso, in effetti, il giudice di merito non ha effettuato la richiesta verifica di correlazione temporale, tanto che ha preso a riferimento anche dei reati in tema di armi che risultano successivamente commessi.
4.5. Quanto all’identità dell’indole, va ricordato che la giurisprudenza ha da tempo precisato che «in tema di recidiva, devono intendersi “reati della stessa indole” ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati» (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 – 01).
Anche sotto questo profilo, del resto, il giudice di merito non ha illustrato le ragioni che lo hanno indotto a ravvisare la identità dell’indole tra i reati anteriormente commessi e quello giudicato.
4.6. Come già si Ł accennato, ai fini della valutazione del presupposto sostanziale della recidiva, ossia dell’incremento di pericolosità, va ricordato che non si può tenere conto di fatti
successivi (le due condanne per armi).
Si Ł in proposito ribadito di recente da Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01 (par. 5.1 del Considerato in diritto), in tema di fondamento sostanziale della recidiva, che: «la valutazione dell’attitudine a delinquere, invero, da un lato consente alla recidiva di svolgere, quale circostanza aggravante, la propria funzione di adeguamento dell’entità della risposta punitiva al nuovo delitto. Dall’altro collega quest’ultimo reato ai fatti oggetto delle condanne precedenti, in quanto Ł in relazione a tali fatti ad essere esaminata l’incidenza dell’ultima ricaduta nel crimine nel contrassegnare l’ulteriore incremento dell’attitudine a delinquere, incremento che giustifica la risposta sanzionatoria di cui sopra».
4.7. I principi di diritto sopra richiamati devono trovare applicazione nel caso di specie; essi impongono al giudice di merito di adottare una adeguata motivazione sul punto.
Tanto premesso, nel procedere a colmare la lacuna motivazionale, il giudice di rinvio avrà cura di chiarire quali siano le condanne ritenute rilevanti ai sensi dei primi due commi dell’art. 99 cod. pen., quale sia il tipo di recidiva riscontrata, adottando la conseguente statuizione nel dispositivo, quale ne sia l’eventuale effetto sul trattamento sanzionatorio, fermo restando che «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione Ł sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da piø sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 21/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME