Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha rasseg conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del r
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale (fatti accertati il 15/12/2013 a Molfetta), assolvendolo dal secondo re rideterminando la pena.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione i punto recidiva: nonostante l’appellante avesse denunciato l’applicazione dell’aggravante agganciata alla esistenza di precedenti risalenti e non alla verifica della progressio pericolosità, la Corte d’appello non avrebbe fornito risposta, nonostante l’assenza di rapporto evolutivo del nuovo episodio con i precedenti penali risalenti.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha deposita conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso é inammissibile.
Il Tribunale, nella parte della motivazione che ha riguardato il trattamen sanzioNOMErio, aveva valorizzato la non trascurabile intensità del dolo e la pregressa condot di vita del COGNOME, il quale annovera diversi precedenti specifici e per rapina, estorsion ricettazione, ritenendo l’insieme di tali elementi indicativo di una sua propensio perpetrare reati contro il patrimonio.
Con il gravame, la difesa aveva censurato la motivazione per avere il primo giudice giustificato la maggiore pericolosità alla luce dei precedenti dell’imputato, senza tut spiegare perché la nuova condotta si ponesse rispetto a essi in termini di progression criminosa, trattandosi di un fatto del tutto estemporaneo.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
In termini generali, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ult parte, cod. proc. pen., per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso sentenza secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2 Liberti, Rv. 276745 – 01; Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01, fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l’imputato
doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appel manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell’invocat riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all’argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado; Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqu Rv. 284768 – 02, in cui si è affermato, proprio in ipotesi analoga, il principio per il qu può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti pe la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un mot incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali in di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perc devolute alla sua cognizione).
Nel caso all’esame, l’appellante aveva contestato la rilevanza dei precedenti pena dell’imputato, affermando in maniera del tutto apodittica l’estemporaneità del nuovo episod rispetto ad essi, senza tener in alcun conto la motivazione rinvenibile nella sente appellata, con la quale il Tribunale aveva, al contrario, collegato gli episodi in ter progressione criminosa, muovendo dal dato fattuale della loro omogeneità (reati contro patrimonio), con la conseguenza che la censura non ha costituito un effettivo oner motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione. Trattasi, peraltro, di inammissibilità quanto originaria, può essere valutata in questa sede anche in difetto di un’espres declaratoria nel giudizio d’appello (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 ottobre 2024