Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17209 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 11/04/1975 avverso la sentenza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2023 la Prima sezione di questa Corte, in parziale riforma della sentenza della Corte di appello di Catania del 14 luglio 2022, annullava con rinvio la pronuncia con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art.74 dpr. 309/90 e per un episodio di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, limitatamente alla recidiva e alla conseguente rideterminazione della pena.
A seguito del disposto annullamento la Corte di appello di Catania in sede di rinvio con la sentenza del 22 luglio 2024 rideterminava la pena nei confronti di COGNOME previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e alle sussistenti circostanze aggravanti.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando il motivo di seguito enunciato nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della contestata recidiva.
La sentenza impugnata, lamenta la difesa, pur avendo ridotto la pena, ha confermato la sentenza impugnata quanto al giudizio di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche con le contestate circostanze aggravanti e la recidiva.
Come indicato dal giudice del rescindente la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale con conseguente estinzione della pena e dei suoi effetti in relazione ad uno dei processi a carico dell’imputato.
La Corte territoriale si è limitata a riportare mere formule di stile non confrontandosi:
con la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (S.U. n.5859/2011) che ha chiarito che l’estinzione di ogni effetto penale determinato dall’esito positivo della messa alla prova impedisce di valutare a quei fini la recidiva;
con la sentenza n.185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato GLYPH l’illegittimità GLYPH costituzionale della GLYPH previsione di GLYPH obbligatorietà dell’aumento per la recidiva qualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.L’unico motivo di ricorso risulta infondato.
1.1. La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, dopo avere ripercorso la intera vicenda processuale e i due precedenti annullamenti con rinvio di questa Corte, ha adeguatamente colmato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, le lacune ravvisate dalla Corte rescindente.
In particolare (p.2 e ss.) ha chiarito che:
-dal certificato del casellario giudiziale si evince l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali disposto dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 26 settembre 2012 per il reato di cui all’art.648 bis cod. pen. in relazione alla pronuncia irrevocabile in data 15 novembre 2011;
-della suddetta condanna ” non si deve tenere conto ai fini della recidiva reiterata”;
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pur non considerando siffatta condanna, comunque va ravvisato l’aumento per la contestata recidiva in ragione delle innumerevoli condanne che
gravano sull’imputato (sei per furto; sei per rapina; una per ricettazione), nonché per reati di lesioni personali, sequestro di persona, porto illegale
ed evasione;
i reati indicati sono indice di ” una straordinaria indifferenza, un’avversione rispetto alle leggi” e comunque una personalità rispetto
alla quale le precedenti condanne hanno influito “quale fattore criminogeno[..1”;
la recidiva infraquinquennale è stata correttamente riconosciuta atteso che nel caso di reato permanente è sufficiente che anche una minima parte
di tale reato sia stata compiuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’ultimo delitto (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, COGNOME, Rv.
281381), circostanza verificatasi nel caso di specie (p.3).
1.2. La motivazione sviluppata nella sentenza impugnata, dopo avere escluso che si possa tenere conto ai fini della recidiva della condanna seguita da un esito
positivo dell’affidamento in prova, ha ritenuto comunque configurabile la recidiva reiterata sulla base di una serie di considerazioni che rispondono pienamente alle indicazioni contenute nelle pronunzie di questa Corte a Sezioni Unite:
quanto alla accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME. Rv. 284878);
quanto, attesa la facoltatività dell’applicazione della stessa, all’imposizione di uno specifico dovere di motivazione in proposito (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep.2012, COGNOME, Rv. 251690) che dia conto della maggiore rimproverabilità dell’imputato per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 275319).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al processuali. pagamento delle spese
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025
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COGNOME Il Presidente