Recidiva: i criteri per la corretta applicazione giudiziale
La recidiva non è un semplice automatismo derivante dalla presenza di precedenti penali, ma richiede un’analisi specifica da parte del magistrato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di una valutazione concreta del profilo del reo, sottolineando che la gravità del reato e l’arco temporale non sono gli unici fattori da considerare.
L’applicazione della recidiva nel sistema penale
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto, applicando l’aggravante della recidiva. Il ricorrente lamentava una motivazione illogica e un’errata applicazione della legge penale, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua reale inclinazione al delitto.
La valutazione della recidiva secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza dell’operato dei giudici di merito. La decisione si fonda sulla necessità di uno scrutinio approfondito che metta in relazione il fatto per cui si procede con la storia criminale del soggetto. Non basta che vi siano condanne passate; occorre dimostrare che queste abbiano influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Il ruolo dell’articolo 133 del codice penale
I criteri per questa valutazione sono quelli indicati dall’articolo 133 c.p., che impone al giudice di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Questo esame serve a verificare se la condotta pregressa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano sul principio di diritto secondo cui la valutazione della recidiva deve essere ancorata a dati concreti e non a presunzioni astratte. Il giudice di merito ha l’obbligo di esaminare il rapporto esistente tra il fatto attuale e le precedenti condanne, verificando in quale misura la pregressa condotta criminale sia sintomatica di una pericolosità sociale attuale. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente applicato questi principi, analizzando non solo la gravità dei fatti, ma anche il nesso logico e psicologico tra i vari episodi delittuosi. La Cassazione ha rilevato che tale scrutinio era stato effettuato in modo puntuale, rendendo le doglianze del ricorrente manifestamente infondate. L’illogicità lamentata dalla difesa è stata quindi esclusa, poiché la motivazione della sentenza impugnata seguiva un percorso coerente con la giurisprudenza di legittimità consolidata.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come il tentativo di contestare valutazioni di merito ben motivate in sede di legittimità sia destinato al fallimento, specialmente quando i giudici di grado inferiore hanno rispettato i criteri di personalizzazione della pena e di analisi della capacità a delinquere. Per i cittadini e i professionisti, la sentenza ribadisce che la recidiva rimane uno strumento di rigore sanzionatorio che richiede però una motivazione rigorosa e individualizzata, capace di resistere al vaglio di legittimità se fondata su un’analisi accurata della personalità del reo e della sua storia giudiziaria.
In che modo il giudice deve valutare la recidiva?
Il giudice non può limitarsi alla gravità del fatto o al tempo trascorso, ma deve analizzare se il nuovo reato dimostri una reale e persistente inclinazione a delinquere.
Quali criteri si utilizzano per determinare la pena?
Si applicano i criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale, esaminando il rapporto concreto tra il fatto attuale e le condanne precedenti dell’imputato.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esame nel merito, la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40189 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato;
considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si proc e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”; scrutinio, questo, esattamente avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Presidente
Il Consigliere NOME