Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a ERICE il 14/02/1983
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; tm-k
9=d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo L’/NJtu fl GLYPH To “ew .2/9 gm/v7 , GLYPH 1, alpuio-vE PrizA PE.y,7) GLYPH c- – qu);Inci P i P’E’s -ro
udito iLdfnsore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa in data 1 luglio 2024 dalla Corte di appello di Palermo con la quale, in parziale riforma della sentenza del 12 ottobre 2023 del Tribunale di Trapani, è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, come da provvedimento del Tribunale di Trapani del 28 giugno 2019 (notificatogli il 18 novembre 2019), aveva violato le prescrizioni impostegli; in particolare, tra il 4 e il 26 dicembre 2019 aveva violato il divieto di uscire dalla propria abitazione tra le 21:00 e le 7:00.
La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto, dopo aver escluso la circostanza aggravante della recidiva, non applicabile nelle contravvenzioni.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 99 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, avrebbe erroneamente diminuito la pena di un terzo, senza considerare che il giudice di primo grado aveva applicato la recidiva ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., che prevede obbligatoriamente un aumento di pena superiore a un terzo.
Secondo il ricorrente, pertanto, la pena finale doveva essere quantificata in mesi quattro e giorni quindici di arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Trapani, con la sentenza resa il 12 ottobre 2023, aveva accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame e, dopo aver evidenziato la modalità esecutiva della condotta (rappresentata da plurime e reiterate violazioni alle prescrizioni imposte), aveva ritenuto di non poter applicare il minimo della pena prevista dal legislatore, irrogando la pena di mesi oU arresto, come chiaramente indicato nella sentenza di primo grado.
Successivamente, il Tribunale aveva posto in essere due differenti errori, il primo – di diritto – a danno dell’imputato e il secondo – materiale – a favore dello stesso: aveva, infatti, dapprima erroneamente riconosciuto la circostanza
aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. (nonostante non fosse astrattamente possibile, considerata la natura contravvenzionale del reato), per poi erroneamente ha applicato un aumento di pena della metà, invece che di due terzi, così come espressamente dichiarato in sentenza.
La Corte di appello, tuttavia, dopo aver evidenziato che, nella sentenza appellata, era stata erroneamente applicata la circostanza aggravante della recidiva, ha confermato la pena di mesi sei di arresto irrogata dal Tribunale come pena base in ordine al reato in esame, con determinazione della sua entità quindi nella misura antecedente l’erronea applicazione della recidiva, di guisa che non vi è stata una quantificazione della pena a danno del ricorrente.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2024