Recidiva Contestata: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la convinzione di aver subito un’ingiustizia, ma anche la capacità di formulare critiche precise e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso possa condurlo a una declaratoria di inammissibilità, specialmente in un tema complesso come la recidiva contestata. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto previsto dall’articolo 455 del codice penale, aggravato dalla recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.). La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla recidiva.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato accoglimento della sua richiesta di escludere la recidiva contestata.
Il Ricorso e la Questione della Recidiva Contestata
Il cuore del ricorso verteva sulla valutazione della recidiva. L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non escluderla, ma il suo motivo di ricorso non andava oltre questa generica affermazione. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello era carente e in contrasto con i principi di legge. Tuttavia, l’atto di impugnazione non articolava una critica puntuale e specifica contro il ragionamento seguito dai giudici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso non può limitarsi a una mera enunciazione di dissenso, ma deve contenere una critica effettiva e argomentata della sentenza impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno definito il motivo di ricorso “aspecifico e manifestamente infondato”. La ragione di tale valutazione risiede nel fatto che il ricorrente non ha svolto “alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata”. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe sbagliato.
La Corte ha inoltre sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era, in realtà, “assolutamente in linea” con l’obbligo argomentativo imposto dalle Sezioni Unite della Cassazione con due importanti sentenze (la n. 5859/2011 e la n. 32318/2023). Queste sentenze hanno stabilito i criteri che il giudice deve seguire per motivare adeguatamente il riconoscimento o il diniego di esclusione della recidiva. Poiché la sentenza d’appello aveva rispettato tali criteri e il ricorso non aveva mosso critiche specifiche a riguardo, quest’ultimo risultava privo di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, dettagliato e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione che si intende impugnare. Limitarsi a ripetere le proprie tesi o a denunciare genericamente un errore, senza smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La corretta formulazione dell’atto di impugnazione è, dunque, non un mero formalismo, ma la sostanza stessa del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha formulato alcuna critica effettiva e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a denunciare genericamente la violazione di legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è aspecifico?
Significa che il motivo non identifica in modo preciso e dettagliato le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della contestazione. In pratica, non instaura un confronto critico con il ragionamento del giudice, ma si limita a una generica lamentela.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3986 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3986 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
EDIFICANTE NOME NOME a Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, e 455 cod. pen., commesso in Pescate il 19 dicembre 2019, ha ridetermiNOME la pena inflittagli (concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata), con conferma nel resto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il prospettato motivo – con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di esclusione della recidiva contestata e ritenuta,
è aspecifico e manifestamente infondato, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag.
3, punto 2) sulla questione dedotta: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Rv. 251690 e con la sentenza n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente