Recidiva Contestata: L’Inammissibilità del Ricorso per Manifesta Infondatezza
L’istituto della recidiva è uno degli argomenti più dibattuti nel diritto penale, specialmente quando si tratta del suo bilanciamento con le circostanze attenuanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla valutazione della recidiva contestata, dichiarando inammissibile un ricorso che ne lamentava la mancata esclusione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato il giudizio di colpevolezza, procedendo a un bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche concesse, giudicandole equivalenti. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto. Secondo la difesa, la Corte di merito avrebbe errato nel non escludere la recidiva, non motivando adeguatamente le ragioni del suo mantenimento in equivalenza con le attenuanti.
La Valutazione della recidiva contestata da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso non evidenziava alcun vizio logico o giuridico nella decisione della Corte d’Appello. Al contrario, la motivazione del giudice di secondo grado era stata considerata pienamente coerente e corretta.
La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi volti a confermare la correttezza del bilanciamento operato in appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale esente da vizi. In primo luogo, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato la “comprovata indifferenza dell’imputato all’effetto deterrente connesso alle precedenti condanne”. Questo elemento fattuale è stato considerato centrale per giustificare il riconoscimento della recidiva e il suo peso nel giudizio di bilanciamento. In altre parole, il fatto che le precedenti condanne non avessero dissuaso l’imputato dal commettere un nuovo reato è stato un fattore determinante.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato “l’irrilevanza delle precarie condizioni di vita dello stesso”. La difesa aveva probabilmente fatto leva su tali condizioni per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, ma la Cassazione ha ribadito che queste circostanze non possono neutralizzare la gravità insita nella ripetizione dei reati.
Infine, è stato richiamato il chiaro disposto normativo dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce dei limiti al potere del giudice nel bilanciamento delle circostanze, impedendo che le attenuanti possano essere considerate prevalenti sulla recidiva in determinati casi. Di conseguenza, la scelta della Corte d’Appello di considerare le circostanze equivalenti rappresentava già il trattamento più favorevole possibile per l’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: per contestare efficacemente il giudizio di bilanciamento sulla recidiva contestata, non è sufficiente un generico dissenso, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice. La valutazione dell’effetto deterrente delle pene precedenti rimane un criterio guida per il giudice di merito. La decisione ha comportato per il ricorrente, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui viene trattata la proposizione di ricorsi manifestamente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’unico motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, non evidenziava alcun vizio logico o giuridico. La motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta corretta e ben argomentata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la valutazione sulla recidiva?
La Corte ha valorizzato la comprovata indifferenza dell’imputato all’effetto deterrente delle precedenti condanne e ha ritenuto irrilevanti le sue precarie condizioni di vita ai fini di tale giudizio.
Cosa stabilisce l’art. 69, comma quarto, del codice penale in questo contesto?
Secondo l’ordinanza, questa norma impedisce che le circostanze attenuanti possano essere considerate prevalenti sulla recidiva contestata, limitando il potere del giudice e rendendo il giudizio di equivalenza il risultato più favorevole possibile per l’imputato in quella situazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29005 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso probosto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha confermato il riconoscimento, in termini di equivalenza sulle concesse circostanze attenuanti generiche, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla comprovata indifferenza dell’imputato all’effetto deterrente connesso alle precedenti condanne e sull’irrilevanza delle precarie condizioni di vita dello stesso), che alla prevalenza delle attenuanti osta il chiaro disposto normativo di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.