Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45263 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Durante NOMECOGNOME nato a Roma il 26/10/1972
avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che si riporta ai motivi del ricorso del collega e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 3 marzo 2021 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stup. con la quale è stata irrogata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato il giudizio d equivalenza rispetto ad una recidiva che doveva essere esclusa per effetto del disposto cumulo esecutivo in data 31 marzo 2010 di tutte le precedenti condanne, con conseguente applicazione sulla residua pena del beneficio dell’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova dichiarata dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 16 giugno 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Fermo restando il principio secondo cui l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251689), nel caso di specie, il ricorso non tiene conto che vi è una precedente condanna che non è stata inserita nel cumulo, e precisamente la sentenza di patteggiamento del 20/10/1993 per furto commesso nel 1993 di cui al n.4 del certificato del casellario.
Conseguentemente, anche se si tratta di una sentenza di patteggiamento, non essendovi verificata l’estinzione del reato prevista dall’art. 445, comma 2 cod.proc.pen. per effetto delle riportate condanne per reati commessi entro il quinquennio, di essa poteva tenersi conto ai fini della recidiva.
Pertanto, sebbene la Corte di appello non abbia dato atto dell’effetto estintivo dell’affidamento in prova relativo alle altre condanne che coprono un arco di tempo di circa dieci anni e che sono state inserite nel cumulo eseguito nel 2010, tuttavia il precedente non interessato dall’effetto estintivo assume rilevanza formale e sostanziale per il riconoscimento della recidiva.
Al riguardo va osservato che la Corte di appello ha ritenuto che la commissione del nuovo reato dava concretezza ad una pericolosità maggiore desunta non solo dal numero delle precedenti condanne, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti, e che la impossibilità di dare prevalenza alle circostanze attenuanti generiche è stata motivata non solo per il numero dei precedenti – inseriti nel cumulo esecutivo che copre dieci anni di condanne – ma anche per il carattere non occasionale dell’attività di spaccio per cui si procede.
Quanto alla qualifica della recidiva come specifica va considerato che il ricorso non investe tale profilo, sicchè non assume rilevanza né può essere oggetto di verifica in questa sede se l’omogeneità dei reati ai fini del riconoscimento della
recidiva specifica sia stato o meno oggetto di una corretta valutazione nel giudizio I I GLYPH di merito.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 ottobre 2024
SEZIONE VI PENALE