Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5232 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 6 febbraio 2025 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata il 31 ottobre 2025 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale, ulteriormente argomentando, si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l’estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi A) e B), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del solo reato contestato al capo C) e, conseguentemente, ha rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione la pena irrogata.
Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di tre motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo deduce violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena irrogato a titolo di recidiva. La Corte d’appello non avrebbe indicato le pene inflitte nei singoli reati precedentemente commessi, né le date di rispettiva commissione, così non permettendo di verificare né la tipologia di recidiva ritenuta (e la conseguente correttezza dell’aumento da irrogare), né l’eventuale superamento – ai fini della determinazione del termine prescrizionale – del limite indicato nell’ultimo comma dell’art. 99 cod. pen. (quanto al cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti).
2.2. Il secondo e il terzo deducono, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erronea determinazione del termine prescrizionale (non potendosi computare, nel caso di impedimento delle parti o dei difensori, una sospensione superiore ai sessanta giorni) e la conseguente prescrizione del reato.
2.3. Il quarto, infine, deduce, sotto i medesimi profili, la violazione del principio del ne bis in idem, essendo stata calcolata la recidiva sia per la determinazione del termine ordinario di prescrizione, che per la determinazione di quello massimo.
Con separata memoria, in ultimo, la difesa deduce ulteriormente, da un canto, l’intervenuta prescrizione dei reati in data antecedente alla sentenza di primo grado e, dall’altro, l’irrilevanza della recidiva rispetto al calcolo del prescrizione, in quanto ritenuta equivalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è indeducibile per genericità della formulazione.
La difesa non contesta il superamento del limite di cui all’ultimo comma dell’art. 99 cod. pen. (peraltro, ininfluente ai fini della determinazione del termine prescrizionale – Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283328 – unico profilo in concreto rilevante, alla luce della sterilizzazione degli effetti sanzionator connessi alla ritenuta equivalenza con le attenuanti generiche), né l’errata qualificazione della recidiva applicata (reiterata ed infraquinquennale), ma solo l’esplicita indicazione in sentenza dei dati relativi alle precedenti condanne. Circostanza che, in sé, è immediatamente evincibile dal certificato del casellario giudiziale, contenuto all’interno del fascicolo per il dibattimento.
D’altronde, nei motivi d’appello, non era stata contestata la sussistenza della recidiva, né del relativo impianto motivazionale e tanto, in ragione del principio devolutivo, esclude uno specifico onere motivazionale, sotto tali profili, da parte della Corte territoriale.
Gli altri motivi attengono, tutti, all’invocata prescrizione del reato e sono, anch’essi, manifestamente infondati.
3.1. Va premesso che ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale (nel caso di specie, quella di cui all’ultimo comma dell’art. 476 cod. pen. e la recidiva qualificata), deve aversi riguardo al complessivo aumento massimo di pena previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., a nulla rilevando che, una volta applicato l’aumento per la circostanza più grave, quello previsto per le ulteriori aggravanti sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986); e il limite previsto dall’art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva né in ordine alla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale, né in ordine alla determinazione dei termini di prescrizione, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283328).
3.2. Ciò considerato, l’COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di falso continuato in atto pubblico fidefaciente commesso dal privato (artt. 81, 476 e 482 cod. pen.), aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale e dopo l’esecuzione della pena (contestata all’udienza del 15 ottobre 2018), per aver contraffatto una pluralità di ricevute di versamento d’imposta, apparentemente emesse dalla banca Monte Paschi di Siena.
La pena massima edittale prevista per il reato contestato è di anni quattro, aumentata ad anni sei e mesi otto (pari alla pena previsa dall’aggravante autonoma – di cui al secondo comma dell’art. 476 cod. pen., dieci anni, ridotta di un terzo ai sensi dell’art. 482 cod. pen.) e di un ulteriore terzo, in ragione della recidiva qualificata (in applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 63
o
comma 4, cod. pen., essendo la seconda aggravante ad effetto speciale), giungendo, così, ad anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione.
t
Cosicché, il termine ordinario di prescrizione va individuato in otto anni, dieci mesi e venti giorni e il termine massimo in quattordici anni e 9 mesi e 21 giorni e PzIss.i, pari al termine ordinario incrementato di due terzi, ai sensi del secondo comma dell’art. 161 cod. pen., in ragione della ritenuta recidiva (art. 99, comma 4, cod. pen.).
A tale termine dovranno essere ulteriormente aggiunti i periodi di sospensione indicati, dalla Corte territoriale, in complessivi 681 giorni; così giungendo a sedici anni, sei mesi e sedici giorni; termine decorrente da ciascuna delle residue condotte contestate (dall’agosto 2008 al luglio 2009) e ad oggi ancora non decorso.
3.3. Ciò considerato, la difesa contesta: a) la sospensione computata in relazione al rinvio per impedimento dell’imputato o del suo difensore (per la parte eccedente i sessanta giorni); b) la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della duplice valutazione della recidiva (ai fini della determinazione del termine ordinario e di quello massimo).
3.4. La prima censura è indeducibile. Nel corso del processo, per come si è detto, sono maturati complessivi 681 giorni di sospensione. Segnatamente: 196 giorni derivanti dal rinvio dell’udienza del 7 maggio 2013 al 19 novembre 2013 per adesione del difensore all’astensione di categoria, 185 giorni per il rinvio delle udienze del 1° aprile 2014 (62), del 23 settembre 2014 (61) e dell’8 giugno 2015 (62) per legittimo impedimento dell’imputato e ulteriori 301 giorni derivanti dal rinvio, su richiesta del difensore, dell’udienza del 1° febbraio 2016 a quella del 28 novembre 2016.
Ebbene,
l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. 284154);
il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall’accordo o dall’opposizione del Pubblico Ministero o della parte civile (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287552; Sez. 1, n. 5956 del 04/02/2009, COGNOME, Rv. 243374).
Residuano, quindi, i complessivi cinque giorni eccedenti rispetto al limite dei sessanta disposto dall’art. 159 per ciascun rinvio, non solo, oggi, alla luce del predetto calcolo, del tutto irrilevanti, ma rispetto ai quali la censura è generica in quanto, non tenendo conto che il limite di cui all’art. 159 cod. pen., per esplicita indicazione normativa, decorre non dalla data del rinvio, ma dalla cessazione dell’impedimento (peraltro correttamente indicata dalla Corte territoriale, in ragione della durata dell’impedimento dedotto), omette di specificare la (ritenuta e diversa) data di cessazione dell’impedimento e, conseguentemente, di decorrenza del termine normativo.
3.5. Manifestamente infondata è anche l’altra censura, avanzata con il terzo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe possibile tener conto della recidiva reiterata o al fine dell’individuazione del termine prescrizionale-base (ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen.) o del termine massimo (ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.), ma non contemporaneamente per entrambi i fini, ponendosi altrimenti a carico del reo due volte lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
In favore di questa soluzione si rinviene un solo precedente (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265518), a fronte, invece, di un consolidato orientamento successivo di segno contrario, che questa Corte, alla luce della chiara indicazione normativa, condivide (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802).
Soluzione, questa, che: a) esclude l’arbitrio dell’interprete sulla decisione sulla rilevanza della recidiva ai fini della determinazione del temine base ovvero dell’entità della proroga in presenza di fatti interruttivi, ineludibile conseguenza dell’assunto difensivo (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266532; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021); b) non comporta alcuna violazione né del principio del ne bis in idem in senso sostanziale (inerente all’accertamento della responsabilità e alla determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio), né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268224; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME Rv. 273490; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267).
3.6. In ultimo, contrariamente a quanto osservato dalla difesa con i motivi nuovi formulati con la memoria da ultimo depositata, il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell’aggravante a effetto speciale
inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un’attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare (Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815). Del resto, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025