Recidiva e Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’istituto della recidiva rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, influenzando la determinazione della pena per chi torna a delinquere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 42047/2024) offre un’importante lezione sulla corretta applicazione di tale istituto e sui requisiti di specificità necessari per impugnare una decisione dinanzi alla Suprema Corte. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché i motivi addotti erano troppo generici per contestare efficacemente il riconoscimento della recidiva da parte dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di furto di alcune biciclette, avvenuto all’interno di un’area condominiale, ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale. La decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, concentrando le sue doglianze su un punto specifico: il riconoscimento della recidiva.
Il Ricorso in Cassazione e la Contestazione sulla Recidiva
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione deducendo una presunta violazione di legge e un vizio motivazionale da parte della Corte d’Appello. Il fulcro della contestazione era il modo in cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto sussistente la recidiva. Secondo la difesa, tale valutazione era errata e non adeguatamente motivata.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state formulate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Le motivazioni di questa decisione sono nette e si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato la genericità dei motivi di ricorso. L’impugnazione non conteneva una critica specifica e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello. Mancava un confronto diretto con le ragioni esposte dai giudici di merito, limitandosi a una contestazione generica. La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016), secondo cui un ricorso è inammissibile se non si confronta criticamente con la decisione impugnata.
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva effettuata dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano riconosciuto l’aggravante non in modo automatico, ma sulla base di elementi concreti: le modalità della condotta e il profilo personale dell’imputato. I suoi precedenti penali, specifici e non risalenti nel tempo, indicavano una ‘più accentuata proclività a delinquere’ e, di conseguenza, una ‘accresciuta pericolosità sociale’. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, che richiede un accertamento concreto della maggiore pericolosità del reo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, tecnici e puntuali, evidenziando precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Una critica generica, come quella mossa nel caso di specie contro il riconoscimento della recidiva, è destinata a fallire, comportando non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Quando può essere applicata la recidiva?
La recidiva può essere applicata quando il giudice accerta, sulla base di elementi concreti come le modalità della condotta, i precedenti penali specifici e non risalenti, e il profilo personale del reo, una sua maggiore proclività a delinquere e un’accresciuta pericolosità sociale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata e non contengono un’analisi specifica dei punti contestati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di alcune biciclette all’interno di area condominiale ai sensi dell’art.624 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della recidiva.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu.gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
La recidiva è stata riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dei profili personalistici del reo che denotavano, in ragione di precedenti penali anche specifici e non risalenti, una più accentuata proclività a delinquere e, pertanto, una accresciuta pericolosità in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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