Recidiva: Quando i Precedenti Dimostrano l’Inefficacia della Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28974/2024, ha affrontato un caso emblematico sul tema della recidiva, chiarendo i criteri con cui la motivazione di una sentenza su questo punto può essere considerata logica e incensurabile. La decisione sottolinea come la ripetuta commissione di reati della stessa indole possa essere interpretata quale sintomo di una ‘assoluta impermeabilità’ ai moniti provenienti dall’ordinamento giudiziario, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro l’Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente contestava specificamente le ragioni addotte dai giudici di secondo grado per il riconoscimento dell’aggravante della recidiva. A suo avviso, la motivazione non era sufficientemente solida. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva basato la sua decisione su un dato fattuale incontrovertibile: il soggetto era gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio, di cui uno specifico per la stessa tipologia di reato per cui era stato nuovamente condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la valutazione operata dalla Corte d’Appello fosse pienamente condivisibile, logica e coerente con i principi interpretativi consolidati dalla stessa giurisprudenza di Cassazione. Il fulcro del ragionamento risiede nella constatazione che la reiterazione dei comportamenti illeciti non è un mero dato statistico, ma un indicatore della personalità del reo e della sua incapacità di recepire il messaggio rieducativo della pena.
L’importanza della motivazione sulla recidiva
Secondo la Cassazione, la consumazione di un nuovo delitto, a fronte di precedenti esperienze giudiziarie e periodi di detenzione già sofferti, dimostra una ‘assoluta impermeabilità’ ai moniti che da tali esperienze avrebbero dovuto provenire. In altre parole, il sistema sanzionatorio, nel suo complesso, non ha avuto alcun effetto deterrente o rieducativo sul soggetto. Questa constatazione fattuale costituisce una base motivazionale solida e sufficiente per giustificare l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha evidenziato che la motivazione della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura. È stata considerata logica e coerente perché ancorata a elementi concreti: i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Questa sequenza di illeciti, secondo i giudici, non può essere ignorata, ma va interpretata come un chiaro segnale della persistenza del soggetto nel delinquere. La decisione impugnata, quindi, non era affetta da vizi logici o giuridici, ma rappresentava una corretta applicazione dei principi in materia. L’inammissibilità del ricorso è stata la naturale conseguenza di questa valutazione, accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il riconoscimento della recidiva non è automatico, ma deve essere supportato da una motivazione che dia conto della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo, desumibile dalla sua storia criminale. Quando un individuo, nonostante le condanne passate, commette nuovi reati, dimostra di non aver tratto alcun insegnamento e di essere insensibile alla funzione della pena. Per i giudici di merito, ciò significa che la valutazione dei precedenti penali è cruciale non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, per fondare adeguatamente l’applicazione di questa importante aggravante del diritto penale.
Quando la motivazione sul riconoscimento della recidiva è considerata logica e coerente dalla Cassazione?
Quando si fonda su elementi concreti, come i numerosi precedenti penali (in particolare se specifici), che dimostrano l’insensibilità del condannato ai moniti derivanti dalle precedenti esperienze giudiziarie e dalle pene già sofferte.
Qual è la conseguenza processuale di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La conseguenza è la condanna del soggetto che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Cosa si intende con l’espressione ‘assoluta impermeabilità’ ai moniti giudiziari?
Si riferisce alla condizione di un individuo che, nonostante abbia già subito condanne e periodi di detenzione, commette un nuovo reato, dimostrando così di non essere stato in alcun modo influenzato o dissuaso dalle sanzioni passate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28974 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva non si presta ad alcuna censura in quanto è logica e coerente con le indicazioni ermeneutiche provenienti da Corte di legittimità; la Corte di appello rilevava, infatti, come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedeni:i per delitti contro il patrimonio (uno dei quali specifico), sicché la consumazione del nuovo delitto era dimostrativa “assoluta impermeabilità” ai moniti che avrebbero dovuto provenire dalle precedenti esperienze giudiziarie e dai periodi di detenzione sofferti (pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.