Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Roma il 10/01/1979 avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 21 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per due delitti di furto aggravato – capi a) e c) – e applicate le circostanze attenuanti generiche e la recidiva specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al motivo di gravame diretto a censurare l’applicazione, in relazione ad entrambi i furti, della recidiva reiterata specifica.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione ad entrambi i delitti di furto, della carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di gravame diretto all’esclusione dell’aggravante della minorata difesa, nonché della violazione dell’art. 61, n. 5, cod. pen. per avere desunto la sussistenza dell’aggravante dalla mera circostanza che i reati fossero stati commessi in orario notturno, senza valutare se essa avesse effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata, tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare della installazione, in entrambi i locali commerciali in cui i furti erano stati eseguiti, di un impianto di videosorveglianza; laddove si fosse accertato che gli impianti erano collegati alle forze dell’ordine o ad istituti di vigilanza privata i grado di accorrere in breve tempo sul posto, l’aggravante avrebbe dovuto essere esclusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Né il giudice di primo grado, né la Corte di appello hanno in alcun modo motivato in ordine all’applicazione della recidiva, nonostante lo specifico motivo di appello, cosicché sul punto la sentenza impugnata è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto al capo c), deve rilevarsi che la sentenza di primo grado non afferma che in relazione al reato commesso in data 17 aprile 2021 sia stata applicata l’aggravante della minorata difesa e anche la Corte di merito, nel motivare in ordine alla sussistenza dell’aggravante, si pronuncia sul solo capo a).
Deve quindi escludersi che l’aggravante sia stata applicata esclusivamente in relazione al reato di cui al capo a), cosicché il motivo è inammissibile per carenza di interesse in relazione al capo c).
2.2. Il motivo è inammissibile anche in relazione al delitto di cui al capo a).
Il Giudice di primo grado, nel motivare in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, non si è limitato ad affermare che il reato era stato commesso in orario notturno, ma ha evidenziato che proprio l’orario
notturno ha consentito all’imputato di avvalersi di un taxi per allontanarsi dal luogo del delitto e portare con sé la refurtiva, a dimostrazione che proprio l’orario in cui il furto è stato commesso ha consentito all’odierno ricorrente di agire indisturbato.
Con l’atto di appello il difensore dell’imputato ha sostenuto che era stata mal ricostruita la dinamica del furto, poiché non era vero che egli avesse atteso l’arrivo del taxi nei pressi dell’esercizio commerciale, in quanto egli se ne era allontanato percorrendo tre chilometri per trovarne uno, e che comunque il Giudice di primo grado non aveva considerato che nel negozio era installato un impianto di videosorveglianza che, se collegato con centrali operative delle forze dell’ordine o di istituti di vigilanza, avrebbe condotto all’esclusione dell’aggravante, mentre il Giudice di primo grado non aveva proceduto a tale accertamento.
Il motivo di gravame risulta inammissibile per genericità perché omette di confrontarsi con le ragioni poste dal Giudice di primo grado a sostegno dell’applicazione della predetta aggravante.
La circostanza che l’odierno ricorrente abbia potuto attendere il taxi nei pressi dell’esercizio commerciale vale a dimostrare, secondo il ragionamento illustrato nella sentenza di primo grado, che egli ha potuto agire in piena tranquillità, senza il timore che la sua azione potesse essere interrotta dalle forze dell’ordine o da istituti di vigilanza privati, e che in ogni caso gli impianti d videosorveglianza non consentivano un pronto intervento dei predetti, ma solo l’identificazione a posteriori dei responsabili, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Non rileva che il Dorè, anziché attendere il taxi vicino all’esercizio commerciale ove aveva commesso il delitto, si sia allontanato a piedi, abbia preso un taxi e poi sia ritornato all’esercizio commerciale per prelevare la pesante refurtiva, poiché, comunque, dal concreto svolgersi dell’azione risulta che egli ha potuto agire indisturbato grazie all’assenza di persone all’interno e nei pressi dell’esercizio commerciale dovuta proprio all’orario notturno.
Peraltro, quanto al collegamento dell’impianto di videosorveglianza alle forze dell’ordine o ad un istituto di vigilanza privata, nel motivo di appello esso viene solo ipotizzato dal ricorrente nell’atto di impugnazione e non affermato sulla base del contenuto degli atti utilizzati per il giudizio abbreviato.
Dall’inammissibilità del motivo di appello, rilevabile in ogni stato e grado del processo ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., consegue l’inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso per cassazione.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Corte di appello di Roma, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla tertlà, la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 07/11/2024.