Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 564 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 26/06/1987
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, con determinazione della stessa ex art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. tenuto conto dell’aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sent. n. 25808 dell’11/05/2022, ha parzialmente annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Fermo per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nei confronti di NOME COGNOME. La pronuncia di annullamento è limitata alla determinazione dell’aumento di pena per la
riconosciuta recidiva, avendo la Corte accolto il primo motivo di ricorso, con il quale s deduceva la violazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen.
La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, quale giudice di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7/06/2018 dal Tribunale di Fermo rideterminando la pena in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa.
NOME propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge. La Corte di appello ha calcolato la pena base di anni tre di reclusione ed euro 2.700 di multa, aumentata per la recidiva ad anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 3.000 di multa, poi ridotta per il rito ad anni tr e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa. Tale pena, si assume, è illegale in quanto in base al Casellario giudiziale risulta che il cumulo delle condanne precedenti al 6 aprile 2016, data di consumazione del reato per il quale si procede, è di gran lunga inferiore a un anno e nove mesi, dovendosi prendere in considerazione solo le sentenze divenute irrevocabili prima del 6 aprile 2016. La n.1 del Casellario non può essere oggetto del cumulo perché trattasi di reato depenalizzato; la n.2 riguarda un fatto di reato di competenza del Giudice di pace per il quale è stata applicata la pena dell’ammenda; la sentenza sub 3 prevede una condanna a mesi 10 che può essere oggetto di cumulo; la sentenza n.4 riguarda un reato di competenza del Giudice di pace in cui è stata applicata la pena della multa; la sentenza sub 5 prevede una pena detentiva sostituita con la pena della multa che, a tutti gli effetti, deve considerarsi come pena pecuniaria. L’aumento della pena della reclusione non poteva, dunque, essere superiore a 10 mesi, mentre la Corte di appello ha aumentato la pena di anni uno e mesi nove di reclusione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, con determinazione della stessa ex art. 620, comma 1 lett. l), cod. proc. pen. itenuto conto dell’aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che agli effett dell’art.99, comma 6, cod. pen. il cumulo debba essere effettuato sommando tutte le condanne a pena detentiva passate in giudicato riportate dall’imputato sino alla data di consumazione del reato per il quale si procede, ivi comprese le pene condonate e quelle estinte per amnistia impropria, nonché la quantità di pena detentiva risultante dalla conversione delle pene pecuniarie ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep.2015, COGNOME, Rv. 261997 – 01; Sez. 6, ord. n. 1141 del 24/07/1974, COGNOME, Rv. 129395 – 01). Ne consegue che, erroneamente, il giudice di rinvio ha calcolato il cumulo in anni uno e mesi nove di reclusione. Sebbene, contrariamente a
quanto sostenuto nel ricorso, sia computabile anche la pena pecuniaria irrogata c condanne di cui ai nn.4 e 5 del Casellario giudiziale, le successive condanne (n segg.) risultano irrevocabili in data successiva al 6 aprile 2016 (tempus commissi delicti) e di esse non si può tener conto.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aumento d pena per la recidiva e il rinvio alla Corte di appello di Firenze per la nuova determi del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la recidiva e rin per nuovo giudizio sul punto e per la conseguente rideternninazione della pena, alla di appello di Firenze.
Così è deciso, 10/12/2024
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