Recidiva e Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Bilanciare? L’Analisi della Cassazione
Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è un momento cruciale nel processo penale, poiché determina l’entità finale della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico sul rapporto tra recidiva attenuanti generiche, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito. La Suprema Corte ha esaminato la decisione di una Corte d’appello di considerare equivalenti la recidiva e le attenuanti concesse, anziché far prevalere queste ultime.
I Fatti del Ricorso
Un imputato condannato per rapina ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d’appello di non aver ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata. Secondo la difesa, tale valutazione era errata e non adeguatamente motivata.
La Decisione della Corte sulla recidiva attenuanti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno suddiviso la loro analisi in due punti chiave, entrambi centrali per comprendere la dinamica tra recidiva attenuanti.
In primo luogo, riguardo all’applicazione della recidiva, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’appello avesse fornito una motivazione argomentata. I giudici di secondo grado avevano collegato il reato di rapina sub iudice con precedenti condanne per reati della stessa natura (rapina e detenzione di armi). Sebbene lontane nel tempo, queste condanne sono state interpretate come un indicatore di una “mai sopita indole delinquenziale” e di una persistente pericolosità sociale del soggetto. La Cassazione ha sottolineato che tale valutazione costituisce un “giudizio di fatto” che, se logicamente motivato, non può essere riesaminato in sede di legittimità.
In secondo luogo, per quanto riguarda il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la Corte d’appello aveva agito correttamente. Rinviando alle argomentazioni già esposte per giustificare la recidiva, i giudici di merito avevano implicitamente considerato gli elementi dell’art. 133 del codice penale, concludendo che la soluzione dell’equivalenza fosse la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena al caso concreto. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto la conclusione priva di incoerenze o illogicità.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio consolidato della separazione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. La valutazione della personalità dell’imputato, della sua pericolosità sociale e della gravità complessiva del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia corretto, coerente e non manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva costruito un ragionamento plausibile, collegando i precedenti specifici alla natura del nuovo reato per fondare sia l’applicazione della recidiva sia la scelta di non far prevalere le attenuanti. La decisione di bilanciare le circostanze, anziché farne prevalere una sull’altra, è stata quindi ritenuta una scelta motivata e insindacabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nel valutare il rapporto tra recidiva attenuanti generiche. Finché la sua decisione è supportata da una motivazione logica e coerente, che tenga conto degli specifici elementi del caso, essa non è censurabile in Cassazione. Questa pronuncia conferma che la pericolosità sociale dell’imputato, desunta anche da precedenti penali non recentissimi ma specifici, è un fattore determinante che può legittimamente portare a un giudizio di equivalenza, impedendo una riduzione della pena che altrimenti deriverebbe dalla prevalenza delle attenuanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché contestava un giudizio di fatto (la valutazione sulla pericolosità dell’imputato) non sindacabile in sede di legittimità e perché la motivazione della Corte d’appello sul giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti è stata considerata logica e coerente.
Su quali basi la Corte d’appello ha applicato la recidiva?
La Corte d’appello ha applicato la recidiva mettendo in relazione il reato di rapina per cui si procedeva con le precedenti condanne dell’imputato per rapina e detenzione di armi, ritenendole dimostrative di una persistente indole delinquenziale e pericolosità, nonostante fossero lontane nel tempo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 145 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il 28/01/1987
avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’applicazione della recidiva «e/o» al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla stessa recidiva, è manifestamente infondato, atteso che: quanto alla recidiva, la Corte d’appello l’ha applicata ritenendo, in modo argoimentato, che il reato di rapina sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall’imputato per rapina e detenzione di armi, ancorché lontane nel tempo, fosse dimostrativo di una mai sopita indole delinquenziale e della persistenza della pericolosità del COGNOME, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sinclacabile in questa sede di legittimità; quanto al giudizio di equivalenza tra l’applicata recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello, nel rinviare a quanto aveva già esposto a proposito dell’applicazione della recidiva, mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell’art. 133 cod. ben., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell’equivalenza
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era la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.