Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
superare le osservazioni difensive non ha utilizzato massime di esperienza, ma si Ł affidata a congetture soggettive prive di qualsiasi riscontro, con conseguente manifesta illogicità del percorso giustificativo al fine della affermazione di responsabilità. Identici profili di critica e manifesta illogicità della sentenza sono stati proposti sul tema dei riscontri alla chiamata in correità, sia quanto all’abbigliamento utilizzato dal ricorrente, che quanto alla disponibilità della vettura Mercedes, solo occasionalmente nella disponibilità del ricorrente (essendo di proprietà del fratello); l’uso riscontrato quanto ai delitti imputati ai capi 1 e 2 non può bastare a far ritenere utilizzata anche nelle altre ipotesi, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro; nello stesso senso non risolutive le argomentazioni relative all’abbigliamento rinvenuto nella disponibilità del ricorrente ed al riconoscimento dei due rapinatori.
3.3. Violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; il provvedimento gravato non Ł condivisibile nella parte in cui ha ritenuto di aggravare la pena base per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. computando, erroneamente, la circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen. considerata ricorrente sia in forma specifica che infraquinquennale; nel capo 2 risulta contestata la recidiva quinquennale, mentre nel capo 5 la
contestazione risulta oltre che quinquennale anche in forma specifica; nel giudizio di primo grado, attesa l’intervenuta assoluzione dai capi da 4 a 6 il G.u.p. non ha affrontato il tema della recidiva specifica ed infraquinquennale e proprio di quest’ultima non vi Ł alcun cenno in relazione al capo 2 nella sentenza di primo grado, elemento da ritenere rilevante atteso che non appare sorretta dalle risultanze del casellario giudiziale; la Corte di appello ha dunque errato nel computare l’aumento sanzionatorio ai sensi dell’art. 99 comma terzo cod. pen., non potendo superare in assenza di espressa impugnazione la decisione del primo giudice sulla recidiva di cui al comma secondo dell’art. 99 cod. pen.; la mancata applicazione della recidiva tra l’altro non Ł stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la decisione deve conseguentemente essere annullata sul punto.
3.4. Vizio della motivazione perchØ omessa quanto alla effettiva sussistenza della recidiva per come contestata, non potendo la considerazione sul punto essere limitata alla constatazione della presenza di precedenti penali, ma anche dalla relazione qualificata tra il reato per il quale si procede e i precedenti penali al fine di ritenere una maggiore pericolosità, valutazione che manca del tutto nel caso in esame; la Corte di appello, ritenendo quale reato piø grave la rapina aggravata anche dalla recidiva di cui al capo 4 ha determinato una reformatio in peius non consentita sia per effetto della condanna per i capi 4, 5 e 6 che per il riconoscimento della recidiva.
3.5. Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la recidiva quinquennale ai sensi del comma terzo dell’art. 99 cod. pen. con le conseguenze derivanti in termini di concorso di circostanze aggravanti ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen.; il giudizio di bilanciamento Ł stato realizzato in modo erroneo tenuto conto dei precedenti del ricorrente e delle aggravanti contestate per la rapina e della recidiva; la recidiva doveva essere esclusa e dunque la pena per il delitto imputato al capo 4 avrebbe dovuto essere rideterminata in senso piø favorevole; con altra censura all’interno dello stesso motivo la difesa ha sostenuto che l’aumento apportato ai sensi dell’articolo 99, comma terzo, cod. pen. pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione merita censura in quanto incurante della norma di chiusura di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.; il limite massimo di aumento che poteva essere ammesso doveva essere individuato nella misura di anni due di reclusione.
3.6. Vizio della motivazione perchØ omessa e non condivisibile in considerazione degli aumenti computati in continuazione sulla pena base per i capi1, 2, 3, 5 e 6; il richiamo al complice COGNOME appare irragionevole, così come il richiamo alla pena base del delitto di lesioni pluriaggravato ed alla pena prevista per il reato di cui al capo 6; di fatto il computo della pena e i parametri evocati per la pena base e per i reati satellite appaiono in contrasto tra loro, avendo la Corte di appello surrettiziamente trasformato un cumulo giuridico in un cumulo materiale; il richiamo al criterio mero della congruità della pena in assenza di specifica argomentazione rende di fatto la motivazione omessa.
4. Ricorso NOME COGNOME.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., nonchØ vizio della motivazione perchØ apparente; la Corte di appello ha omesso di motivare sulla richiesta relativa alla concessione delle attenuanti predette, nonostante la modestia del valore del bene sottratto; le argomentazioni della Corte di appello a pag. 21 sono del tutto presuntive ed astratte dal caso concreto; eccentrica appare poi la considerazione secondo la quale la persona offesa sarebbe stata privata così delle proprie relazioni personali; inoltre l’attenuante altrimenti concessa ai sensi dell’art. 62 n. 6 al coimputato doveva essere estesa al NOME
5. Ricorso NOME COGNOME.
5.1. Vizio della motivazione perchØ contraddittoria e manifestamente illogica e mancata assunzione di una prova decisiva; le decisioni si sono basate asseritamente sulle dichiarazioni dei correi e sulle risultanze video ricavate dagli impianti di videosorveglianza, ma in realtà tali dichiarazioni facevano emergere una dinamica dei fatti del tutto diversa da quella cristallizzata in sentenza; la circostanza che la vettura fosse riferibile al COGNOME e l’identificazione del soggetto alla guida avrebbe dovuto far escludere che fosse stato effettivamente il COGNOME a ferire la persona offesa con il coltello; la Corte di appello non approfondisce in alcun modo tale aspetto; ricorre anche una grave carenza argomentativa quanto alla determinazione della pena, anche quanto alla presunta equivalenza tra le circostanze di segno opposto; ricorrono ampie zone d’ombra argomentativo – motivazionali.
5.2. Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio della motivazione perchØ mancante e manifestamente illogica in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto la tenuità del danno patrimoniale, con mancata applicazione del minimo edittale e mancato riconoscimento del regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate; la Corte di appello si Ł limitata a ribadire la gravità della condotta, manca una valutazione autonoma e specifica della pena irrogata.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME Enzo, per l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME e per il parziale accoglimento del ricorso di COGNOME COGNOME sulla recidiva, con rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato limitatamente al riconoscimento della contestata recidiva, mentre nel resto deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la critica introdotta con entrambi i motivi quanto al giudizio di affermazione di responsabilità per i capi 4, 5 e 6 a seguito della assoluzione in primo grado. In via preliminare, occorre osservare come il primo motivo si caratterizzi per evidente manifestamente infondatezza nell’invocare la mancata attivazione dei poteri di ufficio al fine di rinnovare l’esame testimoniale del coimputato COGNOME. ¨ la stessa difesa, richiamando il rito prescelto in primo grado, ad evidenziare come nel caso in esame, in considerazione dell’accesso a rito abbreviato non condizionato, non ricorra alcun obbligo di rinnovazione dell’esame del coimputato COGNOME Nel caso concreto, poi, non coglie affatto nel segno l’affermazione della difesa secondo la quale le dichiarazioni del COGNOME rappresentano l’unico e decisivo elemento per giungere ad affermare la responsabilità del ricorrente per i delitti ascritti ai capi 4, 5 e 6 della rubrica. Nel sostenere tale tesi la difesa non si confronta con l’effettiva argomentazione, logica ed approfondita, della Corte di appello, limitandosi a sostenere una propria parcellizzata lettura delle emergenze istruttorie al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01), come emerge anche dalle argomentazioni proposte con il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha difatti ricostruito in modo specifico, sulla base di numerosi e
consistenti elementi di prova, le condotte imputate, non limitandosi ad affermare la responsabilità del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni rese dal COGNOME (a mero titolo esemplificativo esito delle video riprese delle telecamere di sorveglianza, esito delle acquisizioni relative ai tabulati telefonici che riscontravano costanti contatti con il COGNOME, utilizzo direttamente riferibile al ricorrente della vettura di proprietà del fratello, esito della perquisizione, riscontri assolutamente univoci sulla base di tali elementi quanto alle dichiarazioni rese dallo stesso di COGNOME, pag. 8 e 9 della sentenza) con una motivazione del tutto immune da illogicità manifesta. Nel giungere ad affermare la responsabilità del ricorrente anche per i capi 4, 5 e 6 la Corte di appello ha ricostruito in modo specifico la diretta riferibilità delle condotte ascritte al ricorrente, con motivazione congrua e rafforzata, proprio rispetto alle argomentazioni spese in senso contrario dal giudice di primo grado, rispondendo alle censure difensive, con una motivazione che ha complessivamente ricostruito la diretta riferibilità delle condotte ascritte allo stesso in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. Quanto alla affermazione di responsabilità la Corte di appello ha incensurabilmente riscontrato l’attendibilità del COGNOME, anche grazie alle dichiarazioni rese dal NOME, che forniva agli inquirenti il numero di altra persona che commetteva le rapine con il COGNOME; La Corte di appello ha chiarito che il numero corrispondeva effettivamente a quello in uso al COGNOME, con la sua effige riportata in modo non equivocabile. Le circostanze riportate dal COGNOME risultano dunque intrinsecamente attendibili, per logicità e coerenza del narrato ricostruito dalla Corte di appello (pag. 13 e seg.), oltre che riscontrate da elementi oggettivi, come i tabulati telefonici, le video riprese, le dichiarazioni delle persone offese e del Damiano. La Corte di appello ha, inoltre, fornito risposte specifiche sui temi devoluti, quanto all’abbigliamento, al riconoscimento, alla età dei rapinatori, descrivendo modalità costanti, ricorrenti contatti telefonici tra gli stessi (in assenza di qualsiasi riferimento ai contenuti dei contatti), utilizzo della vettura in uso al COGNOME (in assenza di qualsiasi allegazione in senso contrario quanto alle date in cui venivano commesse le condotte imputate), abbigliamento in possesso del COGNOME corrispondente a quello oggetto delle video riprese, così articolando una approfondita prova logica, che non si presta a censure in questa sede, soprattutto ove si consideri che il ricorrente nel censurare il giudizio di responsabilità formulato dalla Corte di appello non ha neanche accennato all’esito di una eventuale prova di resistenza in relazione agli elementi richiamati in modo generico ed in assenza di qualsiasi valida ricostruzione alternativa. La Corte di appello si Ł inoltre specificamente confrontata con la motivazione del giudice di primo grado (pag. 14 della motivazione dove si Ł sottolineata la non risolutività della argomentazione spesa in ordine alla età dei rapinatori, attesa la presenza di plurimi elementi di riscontro alla chiamata in correità), con motivazione che non si presta a censure in questa sede. ¨ quindi stato esplicitamente enucleato il criterio di giudizio per ritenere credibile il COGNOME, in considerazione di una attività istruttoria complessivamente articolata a riscontro delle predette dichiarazioni. Le doglianze per come articolate sono, dunque, da ritenere inammissibili, atteso che nel quadro così delineato, va rilevato come si risolvano in una contestazione del significato probatorio e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767-01). Il controllo di legittimità, invero, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchØ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa come avvenuto nel caso in esame, che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
1.2. Sono invece fondati il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio. Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, Ł emersa non solo l’effettiva contestazione della recidiva secondo diverse connotazioni in relazione al capo 2 (con la recidiva nel quinquennio) e capo 5 (con la recidiva specifica nel quinquennio), ma anche l’assenza dei presupposti per ritenere ricorrente la recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuto nella parte della motivazione relativa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio (pag. 17), attesa la portata del certificato del casellario giudiziale riferibile, al momento della decisione, al ricorrente COGNOME in relazione alle date delle contestazioni elevate e sopra richiamate (28 Febbraio e 10 Marzo 2023). Il certificato evidenzia plurimi precedenti per reati contravvenzionali ai sensi del codice della strada (12/02/2015, 25/05/2015,09/03/2015) ed un precedente (20/01/2017) con sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli in materia di armi (art. 10 e 12 della legge n. 497 del 1975).
La fondatezza dei motivi di ricorso sopra indicati determina, di conseguenza, l’assorbimento del sesto motivo di ricorso quanto al trattamento sanzionatorio in ordine alla determinazione degli aumenti computati in continuazione per i reati satellite, atteso il richiamo al trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME per il quale Ł stata riconosciuta la recidiva ed il richiamato collegamento degli aumenti alla disciplina e risposta sanzionatoria allo stesso riferibile ‘in quanto recidivo reiterato’ (pag. 17 della sentenza).
Deve conseguentemente essere disposto l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinchØ il giudice del rinvio, tenuto conto delle considerazioni appena spese che evidenziano l’assenza della recidiva per come contestata, affronti il giudizio in tema di dosimetria della pena nell’ambito della propria discrezionalità nelle sue diverse componenti. Attesa l’inammissibilità nel resto del ricorso del Cataldo, deve essere dichiarata l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità.
Il motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME non Ł consentito, attesa la sua totale reiteratività, in mancanza di confronto con la motivazione specifica resa sul punto dalla Corte di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). Il motivo Ł poi manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha sul punto reso una motivazione specifica, sia quanto alla possibile concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (pag. 19 della sentenza), chiarendo con motivazione incensurabile come l’estensione della attenuante in questione non può discendere dal semplice
soddisfacimento dell’obbligazione da parte del coobbligato solidale, dovendo essere manifestata una volontà riparatrice seria ed espressa che non può all’evidenza coincidere con l’ammissione degli addebiti. Contrariamente a quanto affermato del ricorrente, manca qualsiasi astrattezza nelle affermazioni della Corte di appello, mentre al contrario emerge la assenza di effettivo confronto con tale contenuto della motivazione, con conseguente aspecificità della censura così proposta. Le stesse considerazioni devono essere spese in ordine alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso la Corte rende una motivazione specifica e approfondita, in assenza di qualsiasi irragionevolezza, con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 22). In tal senso, si deve ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, dunque, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena ‘non Ł tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale Ł insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento’. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
I motivi proposti da NOME COGNOME non sono consentiti, oltre che generici e manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso non Ł stato devoluto in appello, come emerge dal riepilogo effettuato dal giudice di secondo grado (pag. 24), non contestato in questa sede dal ricorrente. Ne consegue una interruzione della catena devolutiva sul punto. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m.). Il secondo motivo di ricorso, volto ad ottenere la applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e l’applicazione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Ł del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di confronto con la motivazione resa in modo incensurabile dalla Corte di appello sui temi alla stessa devoluti (pag. 24) e pedissequamente reiterati in questa sede. La Corte di appello anche in questo caso ha motivato in assenza di qualsiasi irragionevolezza. Devono essere in tal senso richiamati i principi già affermati per il Damiano.
In conclusione, i ricorsi del COGNOME e del COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Tommaso limitatamente al riconoscimento della contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME